Addebito separazione
Nell’ambito di una causa giudiziale, il Giudice, su richiesta delle parti, può dichiarare l'addebito di separazione. L'addebito consiste in un giudizio di responsabilità derivante da eventuali comportamenti messi in atto da un coniuge che siano stati contrari ai doveri del matrimonio e abbiano rappresentato la causa principale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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Separazione con addebito cause
Tra i vari esempi che potrebbero costituire la suddetta causa principale si potrebbero certamente citare:
- l'omessa assistenza morale e materiale
- l’ingiustificato rifiuto del conforto spirituale
- l’abbandono del tetto coniugale
- il compimento di atti oppressivi ed intolleranti
- la più classica infedeltà di coppia
A quest’ultimo proposito, va precisato come l’addebito della separazione sia prescritto anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere la sensibilità e la dignità del coniuge, tanto nel caso di "infedeltà apparente" quanto nel caso di "relazione platonica" o perfino nel caso di "tentativo di tradimento”.
Tra i comportamenti addebitati e la sopraggiunta impossibilità a vivere sotto lo stesso tetto, deve sussistere un preciso nesso di causalità. Pertanto l’allontanamento dalla casa familiare, ad esempio, può sì rappresentare fonte di addebito della separazione, ma soltanto quando costituisca causa determinante della stessa e sia tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Sono da considerare irrilevanti, quindi tutti quei comportamenti che pur potendo rappresentare in teorie una violazione dei doveri coniugali, si siano verificati in un contesto di crisi già in atto e che essendo successive all’intollerabilità della convivenza, non vi abbiano dato causa.
Ciò vale anche per il tradimento per cui, se anche uno dei due coniugi è in grado di dimostrare l’infedeltà extraconiugale ciò non toglie che questo possa “giustificarsi” agli occhi del magistrato, sostenendo che la separazione di fatto fosse già in corso e che il tradimento non sia stato causa della rottura bensì il sintomo di un malessere già presente nella coppia.
L’allontanamento dalla casa familiare, quando fatto volontariamente da un coniuge senza il consenso dell’altro, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebito della separazione: non si verifica, al contrario, alcuna violazione qualora il coniuge risulti legittimato da una “giusta causa” e cioè la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con la convivenza. La mancanza di intesa sessuale, ad esempio, costituisce a tutti gli effetti una giusta causa, pertanto mancando un rapporto sereno ed appagante, l’abbandono non giustifica l'addebito.
Le conseguenze che derivano dall’addebito della separazione sono la perdita delle aspettative ereditarie, nonchè la perdita del diritto al mantenimento (che i coniugi “collocatari” dei minori continuerebbero a ricevere solo per i figli non ancora economicamente autosufficienti).