Salve, il mio compagno è divorziato da 5 anni e ha un figlio di 11. Il ragazzino è affidato alla madre, con diritto a lui di vederlo due fine settimana al mese come da sentenza di divorzio. Il problema è che il ragazzino non vive con la madre (che ha anche un'altra figlia di 8 anni); il ragazzino vive coi nonni materni che quando hanno anche l'altra bambina si rifiutano di tenere M., che quindi è spesso a casa del mio compagno. L'ex moglie del mio compagno beneficia di un assegno di mantenimento di 345 € al mese, ma M. non è mai con lei. Abbiamo sentito diversi avvocati, ma tutti ci dicono che non possiamo ottenere l'affido esclusivo di M., ma tutti secondo loro, che deve essere la madre a concederlo. Lei non lo farà mai perché perderebbe il mantenimento. Che si può fare?

Leni (nome di fantasia scelto dalla redazione)

MANCATO RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE E MANTENIMENTO

Gentile Signora,

innanzitutto, le preciso che, essendoci un provvedimento del Giudice che stabilisce il collocamento e le modalità del diritto di visita del figlio, l’ex moglie del suo attuale compagno è tenuta a rispettarlo, poiché, diversamente, potrebbe incorrere in sanzioni, anche di natura penale.
Il suo partner, infatti, potrebbe persino sporgere una denuncia – querela nei confronti della sua ex compagna, evidenziando, in quella sede, il mancato rispetto da parte della stessa di un provvedimento giudiziale.


Quest’ultimo, ancora, potrebbe agire civilmente per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio e una condanna al risarcimento del danno qualora le gravi inadempienze della sua ex siano state tali da arrecare pregiudizio al minore. Ciò detto, se è vero che, nell’ottica di favorire il diritto alla bigenitorialità, i Tribunali tendono a preferire l’affidamento condiviso piuttosto che quello esclusivo, va altrettanto chiarito come ciò non dipenda affatto da una “concessione” o meno da parte della madre, quanto piuttosto da una valutazione, seria e specifica, del Giudice chiamato a decidere.

Tornando al suo caso, vista la situazione da lei descritta, consiglierei al suo compagno di valutare l’opportunità di proporre un ricorso per ottenere una modifica del provvedimento di divorzio, quantomeno per quanto riguarda il collocamento prevalente del figlio, che attualmente pare essere stabilito presso l’abitazione della madre. E ciò sul presupposto che, di fatto, e diversamente da quanto deciso, il ragazzino viva con i nonni materni, ben potendo invece trascorrere più tempo con il padre, arrecando così un concreto danno al minore e al genitore stesso.

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali