E' accaduto in Sicilia, dove un papà solitamente puntuale con il pagamento degli alimenti versati per il mantenimento del figlio si è visto denunciare a causa di alcuni ritardi. A causa di un momento di difficoltà economica l'uomo aveva infatti avuto problemi a corrispondere i 300 euro mensili che normalmente versava all'ex moglie.

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Dal novembre 2005 fino al febbraio del 2006 si era infatti creato un periodo di pagamenti irregolari. E proprio queste dilazioni avevano spinto l'ex moglie a denunciarlo, temendo che il mancato saldo dei pagamenti diventasse regola e potesse protrarsi nel tempo. I mancati pagamenti erano stati poi saldati, tanto che l'ex moglie aveva deciso di ritirare la denuncia.

Intanto però la Suprema Corte è andata avanti cancellando la condanna nei confronti dell'uomo (sentenza numero 25596/2012) non condividendo la decisione del Tribunale di Caltanissetta che aveva stabilito che "Il ritardo del versamento integra comunque" il reato di "sottrazione agli obblighi di assistenza familiare"

La Suprema Corte ha stabilito che: “si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”. E ancora:“Quindi il reato non scatta automaticamente con l'inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”.