Assegni familiari chi può fare richiesta

Dopo la separazione è possibile richiedere all'INPS gli assegni familiari, scopriamo quale dei coniugi può effettivamente presentare la domanda. Gli assegni familiari (ANF) consistono in un contributo economico riservato ad alcune categorie di cittadini il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto di specifici limiti stabiliti annualmente dalla Legge. Le condizioni che devono sussistere affinché sorga il diritto a ricevere detta forma di sostegno vanno individuate nella composizione del nucleo familiare, nelle entrate complessive e nella fascia di reddito di appartenenza.  
 

In costanza di matrimonio, essi vengono direttamente inseriti nella busta paga del coniuge che ha a carico la famiglia.

Affidamento condiviso e assegni familiari

Inoltre, la Cassazione ha più volte ribadito anche il diritto per le coppie di fatto all’assegno per il nucleo familiare, per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi (sentenza n. 14783 del 18/06/2010). E cosa accade nell’ipotesi di separazione o divorzio?

Assegni familiari e affidamento esclusivo

Per legge, gli ANF spettano al coniuge affidatario della prole. Quest’ultimo, titolare di una posizione protetta (di un rapporto di lavoro subordinato o di una posizione pensionistica) è soggetto legittimato a percepire il beneficio economico per il nucleo familiare del quale fa parte insieme ai figli. Tuttavia, tale diritto resta in capo all’affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio del diritto a richiedere la prestazione familiare (perché ad esempio non lavoratore), potendolo esercitare in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge.   

Assegni familiari e affidamento condiviso

In questa ipotesi, il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare sorgerebbe in favore di entrambe i coniugi, anche se solo uno tra i due genitori potrà percepirli. Ebbene, l’individuazione di chi tra i due effettuerà la richiesta di autorizzazione al sostegno erogato dall’Inps potrà essere determinata con un accordo tra le parti. E così, ad esempio, in sede di separazione, i consorti potranno stabilire che colui che percepisca gli assegni in busta paga ne trattenga una parte, pur non essendo il genitore collocatario.

Chiaramente tale circostanza costituirà voce di reddito, motivo per il quale se ne potrà tenere conto nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei due.   
In difetto di una decisione concorde tra le parti, sarà il Giudice a stabilire il coniuge in favore del quale riconoscere tale prestazione economica seguendo il criterio della convivenza con i figli. In altre parole, la coabitazione della prole minore di età con il genitore collocatario determina che sia quest’ultimo il soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari.

Assegni familiari e arretrati

Cosa accade nel caso in cui il genitore legittimato non abbia mai ricevuto dall’altro la quota spettante degli ANF? Innanzitutto, a carico del genitore non affidatario o non convivente con la prole minore di età che trattenga per sé gli assegni familiari, omettendo di versarli all’altro, potrebbe persino (e a certe condizioni) configurarsi a suo carico il reato di appropriazione indebita, atteso che egli verrebbe ad incassare del denaro non proprio percepito per conto dell’ex partner, con tutte le conseguenze del caso.  

A ciò si aggiunga che il coniuge collocatario dei figli minori che non abbia mai ricevuto dall’ex consorte gli assegni familiari potrà comunque rivolgersi al Tribunale, ivi instaurando un giudizio civile finalizzato ad ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro. Tale richiesta, tuttavia, dovrà essere limitata agli importi percepiti nei dieci anni precedenti, stante l’applicazione del termine decennale di prescrizione.