Assegno di mantenimento e assegno divorzile

Assegno di mantenimento e assegno divorzile sono due modi diversi in cui l‘ex coniuge versa un contributo economico all’altro. Non bisogna confondere il mantenimento con l’assegno di divorzio perché le spese previste in un caso e nell’altro non sono le stesse, essendo diversi gli scopi per i quali il Tribunale ne stabilisce il pagamento all’ex coniuge

L’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento, regolato dall’art. 156 comma 1^ del Codice Civile, è necessario a causa del dovere di solidarietà materiale e morale stabilito dalla legge a carico degli sposi, dal momento che, con la separazione, il vincolo matrimoniale non viene sciolto, ma solo sospeso. Infatti, i coniugi possono decidere di riconciliarsi fino alla pronuncia della sentenza di divorzio, anche se sono giudizialmente separati.

L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è previsto in favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione – vale a dire che la separazione non è avvenuta per colpa sua – e che non disponga di redditi adeguati a un tenore di vita simile a quello che aveva durante il matrimonio. Questi presupposti dovranno essere valutati, caso per caso dal Tribunale che, nel determinare la cifra da versare per il mantenimento, dovrà tenere conto di:  divario economico tra i redditi percepiti dai coniugi, tenore di vita durante il matrimonio, e di ogni altra circostanza rilevante (ad esempio, verrà considerata l’effettiva attitudine del coniuge beneficiario allo svolgimento di un lavoro).

La  finalità dell’assegno di mantenimento è, dunque, assistenziale, ossia permette al coniuge privo dei mezzi sufficienti per mantenersi da solo di adeguarsi alle nuove condizioni di vita che derivano alla disgregazione del nucleo familiare.

Quali sono i termini e i tempi d pagamento dell’assegno di mantenimento?

L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento decorre dalla data della relativa domanda e permane sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio e può essere previsto a cadenza periodica (generalmente mensile) o in un’unica tranche. L’assegno di mantenimento non va confuso con gli alimenti, i quali vengono corrisposti a favore del coniuge che si trovi in uno stato di indigenza o povertà, affinché gli venga garantito il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza e ciò a prescindere dall’eventuale addebito della separazione.

Caratteristiche dell’assegno divorzile

Di altra natura è, invece, l’assegno divorzile, il cui fondamento si ravvisa, infatti, nella rottura definitiva del rapporto coniugale e, dunque, nel venir meno di tutti gli effetti propri del vincolo matrimoniale. Anche l’assegno divorzile ha una finalità assistenziale/solidaristica serve cioè a impedire il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge economicamente più debole.

L’art. 5 della legge n. 898/70 prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosca l’assegno divorzile al coniuge che
lo
richiede
quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni obiettive, tenendo conto delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e patrimoniale, e valutando questi elementi in rapporto alla durata del matrimonio.

Tuttavia, essendo definitivamente cessato il legame personale dei coniugi (a differenza di quanto accade nella separazione dove l’allontanamento è ancora temporaneo), nel caso dell’assegno divorzile, la legge richiede requisiti più rigidi al fine del suo riconoscimento. Non basta, infatti, che il coniuge beneficiario sia privo dei mezzi economici idonei ad assicuragli un tenore di vita tendenzialmente equiparabile a quella precedente, ma invece è necessario che egli sia oggettivamente nella condizione di non poterseli procurare (ad esempio, per inabilità fisica che impedisca lo svolgimento di un’attività lavorativa).

L’assegno divorzile, analogamente a quello di mantenimento, può essere versato mensilmente oppure liquidato in un’unica soluzione, previo accertamento del Tribunale circa la congruità della somma offerta. Nel primo caso, ossia nell’ipotesi di versamento periodico dell’assegno divorzile, qualora sopraggiunga il decesso dell’ex coniuge, il beneficiario potrà vantare, in presenza di determinate condizioni, una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita come assegno mensile nonché vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità.

Quando, invece, gli ex coniugi si sono accordati per il versamento di un importo una tantum, verrà meno di qualsiasi onere derivante dal precedente vincolo matrimoniale. In altri termini, l’ex coniuge ricevente non potrà più avanzare alcuna pretesa di natura economica, compreso il diritto alla pensione di reversibilità.

Il diritto all’assegno divorzile cessa nel caso in cui il coniuge beneficiario si risposi, poiché i doveri di solidarietà economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge. Questa decadenza non richiede alcun intervento giudiziale e decorre dal giorno stesso in cui viene celebrato il nuovo matrimonio. Sia nel caso di separazione che nell’ipotesi di divorzio, la convivenza stabile con un’altra persona, meglio nota come convivenza more uxorio, non determina, invece, l’automatica perdita del diritto all’assegno di mantenimento o divorzile, perché bisogna dimostrare che la nuova convivenza abbia comportato un miglioramento significativo e stabile della condizione economica del beneficiario.

Va precisato, tuttavia, come un recente filone giurisprudenziale si sia orientato nel senso di ritenere che l’instaurazione di un rapporto duraturo e stabile di convivenza, meglio noto come famiglia di fatto, cambi la relazione con il tenore di vita che caratterizzava la convivenza matrimoniale, come anche il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile, giustificando quantomeno una riduzione dell’importo dovuto se non addirittura una revoca dello stesso (sentenza Corte di Cassazione, I^ Sezione Civile, n. 17195 del 11.08.2011 e, da ultimo, sentenza Corte d’Appello di Bologna n. 394, depositata in data 08 aprile 2013).

In generale, i provvedimenti con cui viene disposto il versamento dell’assegno di mantenimento o di divorzio possono essere successivamente modificati o revocati, su richiesta dell’interessato, quando ci sia prova di un mutamento obiettivo di quella che era la situazione esistente al tempo della pronuncia (ad esempio, per deterioramento della condizione economica dell’obbligato).

A cura dell’Avvocato Francesca Oriali