Al momento della separazione il Giudice stabilisce l'importo e la cadenza dell'assegno di mantenimento per i figli. Se infatti sono nati dei bambini all'interno del matrimonio che si è poi concluso con la separazione, entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in egual misura, tanto il genitore presso cui i figli effettivamente vivono (genitore collocatario), quanto il cosiddetto genitore non collocatario.
LE SPESE ORDINARIE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
E' in genere su quest'ultimo che ricade l'obbligo di versare periodicamente il mantenimento per i figli, generalmente concretizzato in un assegno da corrispondere mensilmente. In genere l'assegno di mantenimento corrisponde a circa un terzo dei guadagni del genitore che lo versa, ma questa è solo una cifra indicativa, ogni situazione è diversa e pertanto possono esserci delle variazioni.
L'assegno di mantenimento per i figli comprende le spese ordinarie, ovvero tutte quelle spese che sono "routine" per il mantenimento dei figli. Si deve quindi tenere conto di quelli che sono i bisogni dei figli al momento in cui viene stabilito l'importo dell'assegno (scolarità, controlli medici ordinari, apparecchio per i denti, fra le altre cose), di quello che era il loro tenore di vita quando la mamma e il papà erano insieme e del tempo che trascorrono a casa di ognuno dei due genitori.
A tutto questo deve essere aggiunta un'accurata valutazione delle disponibilità economiche dei genitori. E' anche possibile che questi ultimi non richiedano al Giudice di determinare per loro conto l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, ma riescano a trovare pacificamente un accordo che li soddisfi entrambi e che deve avere in ultimo la ratifica del Giudice stesso.