Buongiorno, avrei la necessità di un consiglio legale per una questione che mi lascia perplessa. Separata da 3 anni con due figli, marito completamente assente se non per l'assegno di mantenimento che versa regolarmente senza mai averlo rivalutato, nonostante le mie lettere di richiesta. Il mio ex non tiene i ragazzi nei week end a lui assegnati, né per le ferie o vacanze natalizie. A settembre il figlio più grande diventa maggiorenne il padre gli ha comunicato che non verserà più a me l'assegno di mantenimento ma aprirà un conto intestato a mio figlio.
L'EX CONIUGE PUO' SMETTERE DI PASSARE IL MANTENIMENTO PERCHE' E' IN MOBILITA'?
Premesso che il ragazzo studia e vive con me e io ho un lavoro part time, questa proposta è stata fatta per cercare di creare disaccordo tra me e mio figlio, costringendomi a chiedere ogni mese i soldi al ragazzo. Posso presentare denuncia se non versa l'assegno sul mio conto come stabilito dalla separazione? O comunque lui è in regola? Ringrazio anticipatamente della risposta. Saluti
Marina (nome di fantasia scelto dalla redazione)
Gentilissima Signora,
il suo interrogativo cela una questione a lungo dibattuta dai giuristi del nostro Paese tanto che il nostro legislatore nel 2006 ha sentito il dovere di intervenire prevedendo con l’art. 155 quinquies del codice civile che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno salvo diversa determinazione del giudice è versato direttamente all’avente diritto”.
In passato, infatti, era sorto il dubbio se il credito derivante dall’assegno permanesse in capo dal genitore affidatario, anche dopo la maggiore età del figlio oppure se dal quel momento fosse quest’ultimo l’unico ad averne diritto. Le opinioni erano discordi anche se l’orientamento prevalente era nel senso che il figlio convivente non divenisse legittimato, se non quando decidesse di attivarsi in prima persona, ad esempio per ottenere che l’assegno venisse pagato nelle sue mani.
Pertanto, in forza della disciplina attualmente in vigore qualora il suo ex marito pagherà l’assegno nelle mani di suo figlio avrà regolarmente assolto al suo dovere: ciò tuttavia non esclude che lei, in qualità di genitore convivente potrà comunque agire autonomamente in giudizio per escutere quanto dovuto in caso, ad esempio, di inerzia da parte del figlio.