Nell'ambito di una separazione in cui siano coinvolti dei figli, viene determinato un assegno di mantenimento che il genitore non collocatario deve corrispondere all'altro per provvedere ai bisogni della prole. L'assegno di mantenimento può subire delle variazioni in corrispondenza di un eventuale peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche di una delle due parti.

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Questi cambiamenti economici però devono essere permanenti e non rappresentare un fenomeno occasionale. In questo senso la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato la richiesta di un uomo che non voleva pagare l'aumento dell'assegno di mantenimento in quanto sosteneva che le sue condizioni economiche si fossero aggravate.

In particolare l'uomo sosteneva che proprio l'assegno di mantenimento avesse determinato il peggioramento della situazione economica, insieme con la necessità di affittare una casa dove abitare dopo la separazione e altre concause. La Corte ha respinto il ricorso in quanto l'assegno di mantenimento non può essere incluso fra le cause scatenanti il peggioramento.

Qualora infatti il gap di reddito fra i due ex coniugi (nel caso specifico l'ex moglie guadagnava 27 mila euro annui contro i 50 mila dell'ex marito) persista e l'altro non sia in grado di provare che la sua situazione economica è inequivocabilmente compromessa, cosa che il richiedente non  è riuscito a fare, resta valida la decisione presa dal Tribunale in sede di separazione.