Il braccialetto elettronico come misura contro lo stalking e le molestie è estremamente utile. Ecco perché è fondamentale sapere quando si può imporre l'uso del braccialetto elettronico come misura preventiva anti stalking nel caso di atti persecutori.
La situazione carceraria del nostro Paese presenta numeri tutt’altro che incoraggianti: su 206 istituti di pena con una capienza di circa 45.000 unità, si stima che i detenuti siano circa 70.000, di cui quasi la metà in attesa di un giudizio definitivo. Da tempo si sente parlare di braccialetto elettronico che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare una soluzione all’annoso problema del sovraffollamento delle carceri.
LUCI E OMBRE DEL DECRETO ANTI STALKING
Ma che cos’è esattamente questo strumento? Sul punto ci riportiamo alla definizione fornita dal Ministero della Giustizia secondo cui esso è uno “mezzo elettronico destinato al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare che si applica alla caviglia e permette all’Autorità giudiziaria di verificare a distanza e costantemente i movimenti del soggetto che lo indossa”.
Nei giorni scorsi la Camera ha approvato un emendamento presentato dal Pd al decreto sul femminicidio grazie ad una larga maggioranza composta da due commissioni congiunte, quella della Giustizia e quella degli Affari costituzionali. Ciò significa che, se questa novità dovesse essere confermata anche al Senato, un soggetto allontanato dal nucleo familiare per stalking potrà essere controllato mediante il braccialetto.
Sino ad oggi in Italia è in funzione un unico braccialetto, un paradosso, questo, se si pensa a quanto ha investito il nostro Paese e a quanti potrebbero essere i benefici per il suo utilizzo. I numeri della sorveglianza telematica,peraltro, sono in rapido aumento: nel Regno Unito si è passati dalle 18mila 176 persone con braccialetto nel 2008 alle 22mila 420 del 2010. Una crescita registrata anche in Francia, dove da 3mila 430 persone monitorate tre anni fa si è arrivati a 5mila 50. Secondo lo studio i francesi hanno triplicato i braccialetti applicati dal 2006, quando erano 1478.
Nel nostro Paese la normativa esiste da oltre un decennio tanto che l’art. 275 bis del codice penale espressamente recita: “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti”.
La rete, quindi, c’è e la normativa anche: non resta che attendere l’inizio del suo utilizzo da parte dei magistrati nella speranza che anche le forze politiche sostengano con forza la sua introduzione.