CHIEDERE GLI ALIMENTI AI PARENTI MARITO – Se il padre non paga gli alimenti ci si può rifare sui parenti stretti tipo padre o fratelli?

Gentile Signora,

purtroppo, nella prassi, sempre più spesso, accade, che, in presenza di un disinteressamento del genitore al mantenimento del figlio minore, l’altro si trovi costretto a cercare aiuto presso i parenti più prossimi.

Nessun problema sorge nel momento in cui il contributo richiesto venga spontaneamente elargito. Diversamente, nel caso in cui ci si trovi in presenza di un rifiuto, al genitore su cui grava integralmente il mantenimento e che versi in difficoltà economiche tali da non potervi provvedere, viene in ausilio l’art. 148 del codice civile, il quale stabilisce che “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Pagamenti e accordi sull'affidamento non rispettati

Nella sostanza, alla luce del principio di solidarietà familiare, sugli ascendenti legittimi o naturali di ciascun ramo genitoriale grava l’obbligo di intervenire in proporzione alle rispettive risorse economiche nell’ipotesi in cui i genitori non dispongano di mezzi adeguati per far fronte al sostentamento della prole.

Questo obbligo ha, però, carattere sussidiario ed eccezionale e, conseguentemente, il contributo degli ascendenti potrà essere richiesto solo nel caso in cui entrambi i genitori non riescano a provvedere al sostentamento dei figli. Sul tema, le segnalo, infine, un’importante sentenza del Tribunale di Mantova (sent. 22 novembre 2012) che ha affermato che, in ogni caso, l’obbligo nascente dall’art. 148 del codice civile deve ritenersi esistente non solo in presenza di una impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche nell’ipotesi di omissione volontaria da parte loro.

Avv. Francesca Maria Croci