1/4 – Introduzione
Di solito, nelle sentenze che sanciscono una separazione o un divorzio, il giudice stabilisce che il genitore a cui sono stati affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento. La modalità più utilizzata è quella che prevede il versamento di un assegno mensile. Oppure, in alternativa, ciò viene fatto semplicemente corrispondendo all’altro coniuge la metà delle spese straordinarie. Per le spese straordinarie si intendono quelle riguardanti eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riguardo alla loro salute e che, quindi, abbiano tutte le caratteristiche dell’imprevedibilità e della imponderabilità. Dopo la separazione, se l’ex coniuge non collocatario dei figli non provvede a versare la metà delle spese straordinarie in favore della prole, il coniuge che ha anticipato gli oneri può agire direttamente, per il recupero del credito, con precetto, utilizzando come titolo esecutivo il verbale di separazione. Per far questo è necessario, però, che ci siano prove documentabili. Nella breve guida che segue vi saranno dati ulteriori chiarimenti su come fare se l’ex marito non versa le spese straordinarie.
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Se vi è capitato che il vostro ex marito non vuole proprio saperne di affrontare delle spese straordinarie come quelle mediche che hanno dovuto sostenere i vostri figli, cominciate col fare delle indagini investigative dimostrabili dove si accerterà il patrimonio di vostro marito più il suo attuale reddito. Fate poi denuncia in un distretto delle forze dell’ordine della vostra città di residenza con una querela.
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Nella querela citerete le vostre generalità, quelle dell’ex coniuge ed i motivi per i quali avete chiesto il pagamento di spese straordinarie. Sappiate però che se vostro marito vive con un stipendio medio e non è in grado di affrontare delle spese che risultano fuori da quelle di mantenimento ordinario per voi o per i figli, purtroppo è quasi nulla la possibilità di recuperare le somme che state spendendo per affrontare quelle visite specialistiche.
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Comunque dove non c’è assolutamente dialogo tra le parti in causa, per otternere il diritto di agire esecutivamente contro il coniuge che non adempie al proprio impegno di pagamento, è necessario ottenere un apposito decreto ingiuntivo dal Tribunale competente, corredando il ricorso di tutte le fatture e le ricevute di pagamento di cui si chiede il parziale rimborso. C’è però il grosso rischio di inasprimento da parte del coniuge, che potrebbe addirittura opporsi anche alle spese ordinarie che comunque vi spettano ma che, se vengono interrotte, verranno riprese poi dopo mille querele e atti legali.