Come opporsi alla separazione
Nella prassi, capita a volte che i coniugi non siano d’accordo sul procedere con la separazione, poiché può accadere che, sebbene in presenza di una crisi familiare in atto, marito o moglie, ancora fedeli al matrimonio celebrato, non condividano la decisione presa dall’altro.
Ma cosa accade se, nonostante le perplessità sollevate, un coniuge decida di procedere comunque in tal senso?
La separazione consensuale
Ma cosa accade se, nonostante le perplessità sollevate, un coniuge decida di procedere comunque in tal senso? Va chiarito, sin da subito, che il nostro ordinamento non prevede la facoltà di opporsi alla separazione, essendo un preciso diritto di ciascun partner poterla ottenere ed interrompere così il vincolo coniugale, qualora per fatti obiettivi, anche se non dipendenti da colpa dell’altro o propria, la crisi matrimoniale sia ormai considerata irrisolvibile.
In questi casi, svanita la possibilità di procedere con un ricorso congiunto, il coniuge determinato a porre fine all’unione coniugale si vedrà costretto a instaurare una separazione giudiziale e a notificare all’altro il ricorso introduttivo. Sarà, poi, facoltà di quest’ultimo costituirsi in giudizio e formulare le proprie richieste unicamente per quanto concerne le vere e proprie condizioni della separazione, e non in ordine all’opportunità o meno di giungere ad una pronuncia di tale specie.
In ogni caso, è utile precisare che una separazione intrapresa per via giudiziale potrebbe, comunque, tramutarsi in consensuale laddove i coniugi dovessero addivenire ad un accordo in corso di causa. Se ciò non accadesse, in assenza di una volontà concorde, sarà il Giudice adito a procedere con la determinazione delle condizioni della separazione e a sancirle con sentenza secondo il proprio potere decisorio. È bene chiarire che, nell’ipotesi in cui il coniuge decidesse di non comparire in giudizio, il processo seguirebbe, comunque, il suo corso e la decisione verrebbe emessa in sua assenza.
Diversamente da quanto accade con la separazione consensuale, che, vista la celerità del giudizio, consente alle parti di contenere tempi e costi, con quella giudiziale, trattandosi di una vera e propria causa, i coniugi si trovano esposti ad esborsi considerevoli, nella consapevolezza che non vi sia un termine certo entro cui il Giudicante assumerà la propria decisione.
Come opporsi al divorzio
Diverso, invece, quanto stabilito dal Legislatore in materia di divorzio. Infatti, in presenza di circostanze precisamente indicate dalla legge, vi è la possibilità per il coniuge che si trova in disaccordo con l’altro circa l’opportunità di procedere in tal senso di rappresentare al Giudice la mancanza dei presupposti necessari per giungere ad una decisione di tale natura.
Basti pensare, ad esempio, all’ipotesi di una riconciliazione intervenuta in seguito alla pronuncia della separazione, che, di fatto, se accertata, sarebbe di ostacolo all’emissione di una sentenza di divorzio. Ad ogni modo, considerato che giudizi di questa natura, vista la delicatezza della tematica, comportano, nella maggioranza dei casi, una sofferenza emotiva a carico di una o di entrambe le parti, sarebbe sempre preferibile che il coniuge “opponente”, non potendo limitare il diritto dell’altro a porre termine all’unione familiare, riuscisse ad accettare, anche se a malincuore, la volontà del partner, evitando così di aggravare ulteriormente il proprio disagio.