Separato consensualmente dal 2010, ho sempre versato finora assegno alla mia ex moglie(non abbiamo figli comune); l'assegno è diviso tra mantentimento e affitto casa; in realtà ci siamo riappacificati, ho vissuto saltuariamente da lei ed abbiamo poi coabitato e ricostruito l'unità familiare almeno da inizio 2012 a giugno 2013 in casa mia. Poichè compunque separati, lei ha comprato la prima casa grazie ad un mio prestito. Voglio annullare la separazione e non versare più l'assegno, ma lei non vuole ed ha abbandonato la mia casa da due mesi e abita nella sua, occupando lo studio professionale che abbiamo messo su insieme e al quale ora posso accedere solo in determinate ore. Per lo studio le verso un affitto mensile, domanda : come rendere effettivo l'annullamento separazione e quindi non versare più assegno? Siamo in buoni rapporti, ma solo questo ci divide.
Gianni (nome di fantasia scelto dalla redazione)
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Buongiorno,
ai sensi dell’art. 157 del codice civile i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della separazione dando atto, con un’apposita iscrizione presso i registri dello Stato civile, dell’intervenuta riconciliazione. Presupposto, quindi, imprescindibile è che ambedue le parti abbiano manifestato un’ univoca volontà in tal senso senza la quale sarà Lei a dover dimostrare che successivamente all’omologa di separazione si siano verificati comportamenti non equivoci incompatibili con lo stato di separazione. Normalmente l’indice che attesta la pace tra i coniugi è dato dall’effettivo ripristino della vita matrimoniale mediante la ripresa dei rapporti materiali e spirituali. Non sempre, tuttavia, è agevole fornirne una prova in sede giudiziale dal momento che l’accertamento dell’intervenuta riconciliazione da parte di un Giudice dovrà basarsi su elementi oggettivi diretti a dimostrare la seria e comune volontà di ripristinare la vita coniugale. Peraltro, la separazione non viene interrotta neppure attraverso la corresponsione di doni o elargizioni di denaro, pertanto nel caso di specie si profilano due strade alternative: agire per l’annullamento della separazione provando il pieno ripristino dei rapporti intercorsi tra il 2012 e il 2013 ovvero, agire per la modifica delle condizioni concordate nel verbale omologato dal Tribunale a fronte di una mutata situazione patrimoniale.