Come si calcola assegno di mantenimento
Calcolare l'assegno di mantenimento per il coniuge non è semplice, bisogna conoscere tutti i fattori che determinano l'importo della cifra da versare. In generale bisogna considerare che il mantenimento deve supplire al divario economico fra ex marito e ex moglie, consentendo al coniuge economicamente più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva prima della separazione o del divorzio.
Separazione consensuale: i costi
Come è noto, la separazione coniugale, al contrario del divorzio, non estingue il vincolo matrimoniale, ma ha effetti limitativi su di esso. Se, infatti, la separazione fa venir meno alcuni doveri, tra cui quello di fedeltà e di convivenza, al tempo stesso lascia inalterato, in base ad un principio di solidarietà coniugale, il diritto all’assistenza materiale che può tradursi nel versamento di un assegno, secondo l’art. 156 del codice civile.
Il Giudice, nel pronunciare la separazione, può attribuire al coniuge, cui essa non sia addebitabile (cioè che non si sia reso responsabile della separazione stessa), il diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento e solo in caso in cui non abbia adeguati redditi propri. L’addebito della separazione ha un peso determinante in quanto fa venir meno per il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione il diritto al mantenimento, all’assistenza previdenziale e all’aspettativa ereditaria, mantenendo unicamente il diritto a percepire i soli alimenti,
Secondo l’orientamento costante della Cassazione l’assegno di mantenimento deve consentire di conservare il tenore economico avuto durante il matrimonio. I giudici, infatti, hanno interpretato l’assenza di “adeguati redditi propri” non come stato di bisogno, bensì come carenza di redditi sufficienti ad assicurare il preesistente tenore di vita. A questo presupposto, poi, se ne affianca un altro e cioè la disparità economica tra i coniugi calcolata non solo in base allo stipendio mensile, ma anche alla luce della capacità lavorativa di ciascun coniuge e delle singole potenzialità reddituali.
Il Giudice ha un potere ampio nella determinazione dell’assegno di mantenimento tanto che il coniuge può essere obbligato a corrispondere oltre ad un mensile, anche altre spese tra cui, ad esempio, il canone di locazione (affitto) della casa coniugale o le spese condominiali. Attenzione poi, perché se è vero che ai fini della determinazione dell’assegno hanno un peso le potenzialità economiche e reddituali di ciascuno, è altrettanto vero che se durante il matrimonio è stato concordato, o anche solo accettato, che uno dei due non lavorasse, l’efficacia di questo accordo permane anche dopo la separazione.
Soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale va detto, infine, che il mantenimento del tenore di vita rappresenta solo un obiettivo tendenziale: con la duplicazione delle spese che ogni separazione si porta dietro, infatti, il tenore di vita andrà preservato nei limiti consentiti dalle possibilità economiche del coniuge obbligato che dovrà pur sempre essere messo in condizione di provvedere anche al proprio mantenimento.
I figli e l'assegno di mantenimento
Quanto ai figli, entrambi i genitori hanno il dovere di provvedere al loro mantenimento in misura proporzionale al reddito di ciascuno: ciò significa che il coniuge presso cui vivranno la maggior parte delle loro giornate (cosiddetto collocatario) avrà diritto a ricevere un assegno dall’ex marito o dall’ex moglie che, generalmente, si attesta a circa un terzo del reddito mensile di quest'ultimo (cioé dal genitore non collocatario).
A ciò si aggiunge un contributo per le spese straordinarie (spesso al 50%, ma la percentuale può variare a seconda delle differenze di reddito), quali le spese per hobby, sport o attività ludiche, quelle scolastiche (ad esclusione della mensa che è già compresa nel mantenimento), le spese odontoiatriche e quelle mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. Questo contributo va a sommarsi all’eventuale assegno di mantenimento previsto a favore dell’altro coniuge economicamente più debole.
L'assegno divorzile
Per quel che riguarda il cosiddetto assegno divorzile, che può essere previsto solo a seguito della richiesta di scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale o di cessazione dei suoi effetti civili (a seconda che si sia trattato di un matrimonio civile o concordatario celebrato in chiesa), il Giudice applicherà i medesimi criteri previsti in sede di separazione tenendo conto, tuttavia, anche degli ulteriori oneri familiari dell’ex coniuge (quello tenuto a versare il mantenimento) nei confronti di un eventuale nuovo nucleo familiare da lui costituito, qualora ciò abbia determinato un effettiva diminuzione del suo reddito e in generale dei suoi averi.