Come usare prove investigatore privato
Nella pratica accade molto spesso che un coniuge si attivi al fine di precostituirsi elementi di prova a carico del partner da utilizzare in un futuro giudizio di separazione o divorzio, per esempio, per dimostrare la sussistenza di profili per l’addebito, di infedeltà o altre condotte pregiudizievoli.
Addebito di separazione
Per questo motivo, è possibile che lo stesso si rivolga ad un’agenzia investigativa che, espletate le richieste indagini, redigerà un rapporto. Da un punto di vista processuale, la valenza probatoria della documentazione venutasi a creare appare altamente discussa.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più consolidato, il rapporto investigativo non rappresenterebbe una prova delle circostanze nello stesso descritte in considerazione del fatto che i documenti redatti dall’investigatore dovrebbero essere considerati “scritti provenienti dal terzo”.
Come tali i documenti, costituenti una prova atipica, ovvero una tipologia di prova non esplicitamente prevista dal codice civile, ma, comunque, ammessa in presenza di determinate condizioni. Quanto al valore probatorio delle scritture provenienti da terzi, secondo una recente pronuncia del Tribunale di Milano, nell’ipotesi in cui il documento abbia un contenuto “neutro”, lo stesso potrebbe costituire un indizio, purché supportato da altri elementi probatori.
Diversamente, se avesse ad oggetto una testimonianza, sarebbe necessario procedere in giudizio con l’acquisizione della prova orale. (Tribunale di Milano, IX Sezione Civile, Ordinanza 8 aprile 2013).
Con lo stesso provvedimento il Tribunale di Milano ha rifiutato l’acquisizione del rapporto investigativo prodotto in giudizio, argomentando la decisione sulla circostanza che introdurre nel processo dichiarazioni di terzi di natura testimoniale formatesi fuori del procedimento violerebbe le norme del “giusto processo”. Ciò in quanto il documento entrerebbe nel giudizio senza il contraddittorio delle parti ed il controllo del Giudice.
Testimonianza orale
Sempre secondo il Tribunale di Milano non sarebbe sufficiente, inoltre, che la prova orale confermi integralmente il contenuto del documento, ma sarebbe anche necessario che l’investigatore sia in condizione di riportare quei fatti che ha appreso con la sua percezione diretta in modo chiaro, preciso e circostanziato.
Violazione di domicilio
Ciò premesso, da un punto di vista penalistico, costituisce reato introdursi personalmente, o per il tramite di terzi nella sfera privata del coniuge, anche se infedele, al fine di ottenere filmati o registrazioni a riprova del tradimento. Sul punto, il nostro codice penale, all’art. 614 – che disciplina la violazione di domicilio – sancisce il divieto di violare i luoghi di privata dimora contro il volere di chi ha il diritto di escluderlo.
A ciò si aggiunga che l’investigatore privato che sia stato incaricato dal soggetto che si ipotizza tradito non può assumere elementi di prova dell’adulterio presso l’abitazione di colui con il quale sia intrattenuta una relazione extraconiugale, anche nell’ipotesi in cui fosse stato da questo autorizzato all’ingresso.
Questo poiché, per evitare interferenze nel proprio privato, qualunque soggetto deve essere preventivamente informato di eventuali attività in tal senso.
Interferenze nella vita privata
Nel caso specifico, tacere la presenza di estranei in un luogo privato, risultando profondamente lesivo della privacy, condurrebbe ad una incriminazione dell’investigatore ai sensi dell’art. 615 del codice penale che disciplina il reato di “interferenze illecite nella vita privata”, anche nell’ipotesi in cui il proprietario dell’abitazione prestasse all’investigatore il proprio consenso alle riprese visive.
A fronte di quanto descritto, appare chiaro come il diritto di un coniuge di dare prova di circostanze lesive dei propri diritti trovi un limite nel rispetto del corrispondente diritto alla privacy del partner.
A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci