Il Consiglio Nazionale del Notariato ha concepito uno strumento che potrebbe finalmente risolvere le annose questioni legate alle coppie di fatto, come ad esempio il problema relativo ad un eventuale mantenimento o alla ripartizione dei beni dopo la fine del rapporto. Questo strumento si chiama contratto di convivenza ed è, come del resto suggerisce il nome, un contratto stipulato da due persone che decidono di vivere insieme.
Attraverso la formula del contratto di convivenza è possibile chiarire tutte le zone d'ombra riguardo l'unione fra due persone non regimentata dal contratto matrimoniale. Il contratto di convivenza viene redatto da un notaio che ha il compito di stipulare l'atto seguendo le precise indicazioni ed esigenze dei conviventi.
I DIRITTI DELLE COPPIE DI FATTO IN FASE DI SEPARAZIONE
Per approfondire e far conoscere il contratto di convivenza è stato indetto un Open Day che si terrà il 30 novembre 2013 durante il quale ci si potrà recare presso i Consigli Notarili distrettuali (qui il link per scoprire quello più vicino) e raccogliere informazioni, fare domande e approfondire tutte le questioni relative a come disciplinare una coppia di fatto. Lo slogan dell'Open Day non a caso è: "Siamo due cuori e una capanna. Vi diciamo a chi spetta la capanna sei cuori si infrangono".
Sul sito dedicato all'iniziativa e più in generale al contratto di convivenza è già possibile farsi un'idea di cosa si tratta e di quali vantaggi potrebbe portare. Riportiamo di seguito, così come lo trovate sul sito ufficiale, la parte riguardante gli aspetti patrimoniali, da sempre tasto dolente nelle unioni di fatto in cui viene puntualmente spiegato in che modo il contratto di convivenza si propone di intervenire e quali aspetti è possibile definire attraverso di esso
– le modalità di partecipazione alle spese comuni, e quindi la definizione degli obblighi di contribuzione reciproca dell'apporto di ciascun partner nelle spese comuni o nell'attività lavorativa domestica ed extradomestica;
– i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati nel corso della convivenza (potendo addirittura definire un regime di comunione o separazione);
– le modalità di uso della casa adibita a residenza comune (sia essa di proprietà di uno solo dei conviventi o di entrambi i conviventi ovvero sia in affitto);
– le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento, che potrebbero rendere difficile trovare un accordo.
E ancora, sempre come riportato sul sito: "Il contratto può contenere anche disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno."