Coppie di fatto diritti
Coppie di fatto omosessuali o eterosessuali che diritti hanno in Tribunale? Al momento della separazione, o della cessata convivenza come coppia di fatto di quali diritti possono avvalersi?
Come è noto nel nostro ordinamento giuridico manca una regolamentazione a tutela delle coppie di fatto etero e omosessuali che non godono ancora di diritti assimilabili a quelli delle coppie sposate. Più volte in passato si è cercato di ovviare a questa lacuna introducendo sistemi mutuati da altre esperienze giuridiche quali ad esempio i DICO, una forma di regolamentazione delle unioni civili ricalcata sulla falsa riga dei PACS approvati in Francia. Ciò nonostante il disegno di legge non ebbe l’esito sperato, tanto che con la caduta dell’allora governo Prodi venne accantonato del tutto.
Coppie di fatto legge
L’Italia rappresenta ancora oggi il fanalino di coda in Europa riguardo le coppie di fatto per non essersi allineata ai principi guida della Comunità Europea che sul punto già da tempo ha caldamente invitato gli Stati membri a introdurre una regolamentazione ispirata a logiche di civiltà giuridica che prenda atto di una realtà sociale in continuo mutamento e che sempre più spesso vede coppie di giovani preferire la convivenza al matrimonio.
A livello locale alcuni Comuni hanno introdotto il cosiddetto registro delle unioni civili il quale, tuttavia, non riesce a colmare la mancanza di tutela giuridica che potrebbe essere risolta solo con una legge approvata dal Parlamento, e che però ha avuto il merito di aver smosso l’opinione pubblica su un tema delicato come quello delle coppie di fatto.
Con la loro iscrizione nel registro delle unioni civili le coppie di fatto possono vantare un seppur minimo riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale godendo, come una vera e propria famiglia, di agevolazioni per l’acquisto dell’abbonamento per i mezzi pubblici, ad esempio, o per la graduatoria per l’accesso all’edilizia convenzionata.
Eredità per coppie di fatto
Vantaggi, ovviamente marginali, se solo si considera che ancora oggi in caso di malattia invalidante di un membro della coppia l’altro non può legalmente prendere decisioni per il compagno o la compagna e in caso di morte è assolutamente privo di tutele sul piano successorio. Su quest’ultimo aspetto va detto che sono sempre di più le coppie che ricorrono ad escamotage per ovviare all’assenza di una normativa sul tema, ricorrendo ad istituti giuridici quali i trust che possono avere la funzione di regolamentare il patrimonio di una coppia, anche omosessuale, ottenendo un regime più o meno assimilabile a quello che deriverebbe da un matrimonio. Va da sé che ogni questione che esula dall’aspetto prettamente economico, tuttavia, non può essere regolamentata.
Coppie di fatto diritti e doveri figli
Per quanto riguarda, invece, le coppie di fatto eterosessuali la legge, in caso di rottura del vincolo familiare (cioé della coppia di fatto stessa), prevede la possibilità di ricorrere al Tribunale ordinario ai sensi dell’art. 317 bis del codice civile per richiedere una regolamentazione che riguardi ogni aspetto legato ad eventuali figli minorenni tra cui il regime di affidamento, la regolamentazione del diritto di visita e il calcolo dell’assegno di mantenimento che in questo caso potrà essere previsto solo a favore dei figli e non anche dell’ex compagno economicamente più debole (come, invece, è previsto tra le coppie coniugate).