Pagamenti e accordi affidamento non rispettati
Il pagamento degli alimenti o dell’assegno di mantenimento va fatto con regolarità. Allo stesso modo gli accordi sull’affidamento dei figli, che sia esclusivo o congiunto, vanno rispettati o si corrono dei rischi legali. Ma cosa si può fare concretamente contro l‘ex coniuge che non rispetta le scadenze dei pagamenti degli alimenti o i turni per la custodia dei figli, non attenendosi al diritto di visita?
Soprattutto in un periodo di forte crisi come quello attuale, si sono moltiplicati i casi di inadempimento da parte del coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento e di conseguenza sono aumentati i ricorsi ai Tribunali per ricevere una tutela economica a sostegno del nucleo familiare
Iniziamo con il precisare che, prima dell’inizio del giudizio di separazione e finchè non sono determinati in via definitiva il modo e la misura degli alimenti, il Giudice può ordinare un assegno in via provvisoria che tuteli il coniuge economicamente più debole qualora l’altro si sia allontanato dalla casa coniugale e abbia cessato di corrispondere il proprio contributo.
Se, invece, la coppia si trova già in fase di separazione l’art. 156, 6° comma del codice civile prevede due misure specifiche contro il mancato pagamento:
Il sequestro conservatico sui beni del coniuge obbligato
In questo caso il coniuge che si rivolge al tribunale può ottenere il sequestro del conto corrente dell’altro o di una proprietà immobiliare a garanzia del proprio credito, sequestro che potrà essere disposto anche in caso di inadempimento parziale e anche a contenzioso già ultimato
L’ordine di pagamento ai terzi debitori
In questo caso il coniuge che ha diritto al mantenimento potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro dell’altro (ad esempio) per ottenere il pagamento dell’assegno che verrà decurtato automaticamente dal suo stipendio. Stesso meccanismo vale per i pensionati nei confronti dei quali potrà essere presentata la medesima richiesta all’INPS o ai relativi enti previdenziali.
A ciò si aggiunga che, in caso di pericolo di inadempimento da parte del coniuge obbligato, sarà possibile per l’altro ipotecare i sui suoi beni a seguito di una sentenza di separazione o di un decreto di omologa (in caso di consensuale) che preveda il versamento l’assegno. Chiaramente, oltre alle suddette tutele resta la possibilità di avviare l’iter ordinario dell’esecuzione forzata che prevede la notifica di un precetto da parte di un legale a cui seguirà il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione (fino ad un quinto) o di altri beni mobili o immobili.
Tutele di diversa natura, invece, sono previste nel caso in cui un coniuge violi quanto pattuito nell’accordo di separazione consensuale o quanto stabilito da un giudice in sentenza per quanto riguarda il diritto di visita o di frequentazione dei figli minori o in generale il corretto svolgimento del regime di affidamento.
Le tutele contro il genitore assenteista
Il primo rimedio tipico è quello di rivolgersi al Tribunale con un ricorso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. per chiedere, nel caso di grave inadempienza e/o violazione
- L’ammonimento del genitore inadempiente
- Il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore
- Il risarcimento dei danni nei confronti dell’altro coniuge
- La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria (da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa della ammende)
Nei casi più gravi, poi, è possibile ricorrere ad uno strumento più radicale e incisivo quale la richiesta di decadenza della potestà parentale ai sensi dell’art. 330 del codice civile. Altro rimedio, infine, sul fronte penalistico sia con riferimento al mancato esercizio del diritto/dovere di visita dei minori sia con riferimento al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento è la denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del codice penale. Una simile strada, tuttavia, che può sicuramente avere una funzione punitiva, spesso rischia di essere poco proficua sul piano pratico per via dei tempi della giustizia che possono comportare l’avvio del procedimento penale a distanza di molti mesi, se non addirittura anni.