Diritti successori separazione divorzio
Al momento della separazione o del divorzio è giusto chiedersi quali siano i diritti successori del coniuge e dei figli. Innanzitutto è importante chiarire che, ai fini ereditari, non ha rilevanza il regime patrimoniale scelto dai coniugi al tempo del matrimonio, sia esso di comunione o di separazione. Infatti, tale decisione non incide in alcun modo sui diritti successori, bensì unicamente sulle modalità di calcolo del patrimonio posto in eredità.
Calcolo assegno divorzile
In altre parole, in caso di comunione, solo il 50% dei beni del defunto (ad eccezione di quelli che non vi rientrano) verrà ripartito tra gli eredi, dal momento che la restante metà continuerà ad appartenere direttamente al coniuge superstite, in virtù della condivisione. Diversamente, nel regime di separazione dei beni, ricadrà in successione l’intero patrimonio che sarà considerato divisibile tra gli eredi al 100%.
Pertanto, tutto ciò che risulterà di proprietà del defunto, al momento della morte di quest’ultimo, entrerà a far parte dell’asse ereditario, e il coniuge in vita concorrerà alla successione secondo la quota di sua spettanza. Ciò detto, cosa accade nell’ipotesi in cui il decesso del consorte avvenga successivamente alla sentenza di separazione? E, dunque, quali, diritti successori sorgono in capo al coniuge ormai separato?
Al riguardo, occorre distinguere tra le conseguenze che si hanno a seconda che venga o meno riconosciuto l’addebito di separazione per violazione dei doveri nascenti dall’unione matrimoniale.
- In caso di separazione con addebito – Il partner a cui sia stata addebitata la separazione perde i diritti successori inerenti allo stato coniugale. Tuttavia, egli può essere legittimato a ricevere un assegno vitalizio a carico dell’eredità, ma solo qualora, al momento dell’apertura della successione, benefici di un assegno alimentare stabilito con la sentenza di separazione, versando egli in uno stato di bisogno.
- In caso di separazione senza addebito – Al contrario, al coniuge separato senza addebito spetteranno i medesimi diritti ereditari riconosciuti al coniugato, conservando, inoltre, il godimento della casa familiare (ivi compreso l’uso dei mobili che la corredano) e, ancora, il diritto alle prestazioni previdenziali, quali, ad esempio, la pensione di reversibilità.Pertanto, posto che quest’ultimo, come appena visto, dovrà concorrere nell’eredità insieme agli altri discendenti, quale quota gli riserva la legge? Ebbene, per quanto riguarda la parte da destinarsi rispettivamente al consorte e ai figli, in assenza di un testamento del defunto, al coniuge separato spetterà 1/3 del patrimonio e ai figli i restanti 2/3; qualora, invece, vi sia solo un figlio oltre al coniuge superstite, i beni dell’eredità verranno distribuiti tra loro in parti uguali.
- In caso di divorzio – Diversa è la situazione che si verifica in caso di divorzio, dal momento che, in questa ipotesi, è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale. Infatti, l’ex coniuge, ottenuta la sentenza, non è erede né partecipante alla chiamata ereditaria. Tuttavia, la legge gli riconosce il diritto a ricevere un assegno periodico a carico dell’eredità (cosiddetto assegno successorio) in presenza di due circostanze. In particolare, i presupposti affinché tale richiesta possa essere avanzata sono che l’ex partner percepisca l’assegno divorzile e che versi in una condizione di indigenza, non riuscendo a provvedere ai propri bisogni primari essenziali.
Ad ogni modo, la determinazione dell’entità dell’assegno successorio è rimessa al Giudice che, a tal fine, deve tener conto di vari fattori, tra cui la consistenza dell’asse ereditario, il numero degli eredi e le loro condizioni economiche. Questo diritto, comunque, decade qualora il coniuge divorziato passi a nuove nozze.
A cura dell'Avvocato Francesca Oriali