Salve,

sono incinta ma il mio ex compagno non ha nessuna intenzione di riconoscere il bambino. Questo mi allarma sia perché non penso sia bene per mio figlio crescere senza un padre, sia perché penso che questo significhi che non avrò modo di chiedergli il giusto contributo per aiutarmi a crescere il bambino. C’è modo per venirne fuori?

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Gentile Signora,

comprendo la delicatezza della situazione che sta vivendo. La informo che il Legislatore, nell’intento di tutelare i figli naturali, ha previsto la possibilità di giungere a un riconoscimento di paternità anche nei casi in cui ciò non accada spontaneamente ossia contro il volere del padre. Il Codice Civile stabilisce, infatti, agli articoli 269 e 273, che il genitore esercente la potestà, nell’interesse del minore, possa proporre ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni competente per territorio, affinché venga accertata giudizialmente la paternità. A tal fine, la prova può essere data con ogni mezzo ma non basta la sola dichiarazione della madre e l’esistenza dei rapporti tra questa e il presunto padre all’epoca del concepimento del figlio.

Del resto, oggi, in materia di accertamento della paternità naturale, la prova più efficace è rappresentata dall’analisi del DNA, che può essere chiesta dalla parte che agisce in giudizio per il riconoscimento oppure disposta dal Tribunale.
Inoltre, nell’eventualità in cui il preteso padre dovesse rifiutarsi di sottoporsi al test genetico, ciò potrebbe venire inteso dal Giudice come implicita ammissione di paternità e quindi determinare il riconoscimento giudiziale della stessa (sentenza Cass. Civ. Sez. I, 09 aprile 2009 n. 8733).

Pertanto, se alla nascita del suo bambino, il suo ex compagno non avesse ancora intenzione di riconoscerlo, lei potrà valutare di agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenere il riconoscimento della paternità.

Per quanto riguarda, infine, le sue preoccupazioni circa il contributo paterno nella crescita del nascituro, le preciso che, una volta ottenuta la dichiarazione di paternità e dunque di filiazione naturale, si produrranno tutti gli effetti del riconoscimento spontaneo con i conseguenti diritti e doveri di genitore in capo al padre naturale.
Con la medesima sentenza, infatti, il Giudice potrà adottare anche i provvedimenti relativi al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole. In questo modo, il padre verrebbe messo di fronte alle proprie responsabilità genitoriali, tra le quali appunto anche quella di contribuire al mantenimento del figlio.
Avv. Francesca Oriali