L'affidamento condiviso dei figli prevede che un coniuge possa trasferirsi in un'altra città senza il consenso del genitore del figlio minorenne oppure c'è modo di impedire il trasferimento
Nel 2005 é nato M., io e S., la mamma di mio figlio non siamo sposati. Abbiamo convissuto tutti e tre fino al 2009 nella stessa casa e poi la mia compagna non ha voluto continuare il rapporto con me e io mi sono trasferito in un'altra casa nello stesso comune. I rapporti sono stati sempre molto civili, per il bene di mio figlio, che adoriamo. Ora la mia ex compagna vorrebbe trasferirsi con il bambino a Treviso, città natale di lei. Io abito a Belvedere marittimo provincia di Cosenza a Belvedere a mille km di distanza. Lei sta sconvolgendo la situazione iniziale e io non intendo vivere lontano da M. Cosa posso fare?
Graziano (nome di fantasia scelto dalla redazione)
ASSEGNO DI MANTENIMENTO, COME SI CALCOLA SE IL MUTUO E' COINTESTATO?
Buongiorno,
purtroppo casistiche come quella che ci ha raccontato sono molto più diffuse di quanto si possa credere anche perché non è infrequente che un genitore individuato come collocatario del minore decida di trasferirsi in un’altra città. Ciò detto, salvo qualche sporadica pronuncia di segno contrario, la Cassazione è sempre stata orientata a consentire il cambio di residenza dei minori solo previo accordo di ambedue i genitori: in difetto, ciascuno dovrebbe rivolgersi al Giudice per ottenere un nuovo assetto delle modalità dell’affidamento.
Il genitore collocatario che senza autorizzazione di un Tribunale, né avendo ottenuto il previo consenso dell’altro, trasferisca la residenza del figlio minore in un’altra regione violerebbe i principi basilari dell’affido condiviso che impongono ai genitori di assumere congiuntamente le decisioni fondamentali relative ai figli minori. L’unico aspetto che potrebbe limitare questo principio è il caso in cui il trasferimento della sua ex compagna sia dettato da ragioni lavorative: in tal caso il Giudice potrebbe sì autorizzarlo, ma solo qualora siano meglio salvaguardate le consuetudini di vita del minore. Il consiglio, quindi, è quello di agire prontamente per sottoporre la questione ad un Giudice anche alla luce del fatto che il Tribunale competente è sempre quello ove il minore stesso risiede e una volta cambiata la residenza, sarebbe costretto ad incardinare la causa a 1000 km di distanza.