Annullamento matrimonio religioso
Annullare il matrimonio religioso celebrato quindi in chiesa secondo rito cattolico è possibile, ma i coniugi devono rivolgersi alla Sacra Rota e dimostrare di avere i requisiti necessari all'annullamento. Solo il Tribunale rotale può dichiarare nullo un matrimonio religioso.
Per oltre un decennio dopo gli Accordi di Villa Madama del 1984, che hanno sancito la parziale modifica dei rapporti tra Stato e Chiesa, non si è saputo se fosse possibile rivolgersi ai Tribunali dello Stato per fare dichiarare la nullità di un matrimonio concordatario (quello cioè celebrato in chiesa) oppure se fosse necessario ricorrere ai Tribunali ecclesiastici.
Scioglimento del matrimonio
Oggi c'è la possibilità di chiedere la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale sia alle autorità statali, che a quelle della Chiesa.
Ruferendoci a queste ultime si parla comunemente di “annullamento della Rota” e cioè di una dichiarazione di nullità del matrimonio a fronte di vizi che ne abbiano compromesso la validità. Secondo la dottrina cattolica, infatti, il matrimonio è uno e inscindibile e non è annullabile se non si dimostri, appunto, a posteriori l’esistenza di cause di nullità.
Tribunale competente per l'annullamento
- Il tribunale competente può essere uno dei seguenti:
- Il tribunale del luogo dove è stato celebrato il matrimonio
- Il tribunale del luogo di domicilio di colui che ha dato inizio alla pratica di annullamento
- Il tribunale del luogo di domicilio dell'altro coniuge
- Il tribunale del luogo dove di fatto bisognerà raccogliere la maggior parte delle prove in merito all'annullamento
Motivi principali di nullità
- IMPOTENZA – L’incapacità sia per l'uomo che per la donna, di avere una normale attività sessuale per cause di diversa natura organica, ad esempio per l’uomo incapacità di erezione o per la donna il vaginismo, oppure di natura funzionale, quando l'impotenza deriva da cause psichiche.
- STERILITA' – né proibisce né scioglie il matrimonio, a meno che chi è sterile non abbia nascosto volutamente la sua condizione al coniuge, il quale se avesse saputo del problema non avrebbe acconsentito a sposarsi.
- INCAPACITA' PER INSUFFICIENTE USO DI RAGIONE – Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione e ciò può avvenire a causa ad esempio di assunzione di farmaci, alcool, o sostanze stupefacenti.
- INCAPACITA' PER CAUSE DI NATURA PSICHICA – Non bastano semplici difficoltà insorte tra i coniugi per dichiarare la nullità del matrimonio, una vera incapacità, infatti, è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere o volere del coniuge (a titolo di esempio il narcisismo, il transessualismo, il lesbismo, la ninfomania, il voyerismo, il sadismo, il masochismo, la noncuranza o negligenza strafottente (“menefreghismo”), il satirismo, l'alcolismo cronico, la tossicodipendenza etc).
- DOLO – Il dolo è un vero e proprio inganno ai danni del compagno/a per estorcere il consenso al matrimonio. Il codice canonico stabilisce che contrae un matrimonio nullo chi accetta di celebrarlo solo perché è stato raggirato riguardo una qualità dell'altro coniuge che invece, per sua natura, può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. L'inganno può essere organizzato sia dall’altro coniuge sia da terze persone diverse dal coniuge, quali ad esempio, i parenti.
Le persone il cui matrimonio religioso sia stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa. Per la Chiesa cattolica, infatti, la nullità significa che il matrimonio non ha mai avuto luogo.