Prove tradimento coniugale in tribunale
Nella cause di separazione o divorzio possono essere fornite le prove del tradimento del coniuge raccolte dal marito o dalla moglie che sono state vittime dell'infedeltà coniugale. E' importante sapere come queste prove di una relazione extraconiugale del coniuge possono essere raccolte e quale possa essere il loro utilizzo quando ci si separa o si divorzia.
L'addebito della separazione
L’avvento di internet e dei social network, se da un lato ha facilitato la possibilità di intrattenere relazioni affettive e sentimentali – anche a discapito della fedeltà coniugale – dall’altro ne ha reso più semplice la scoperta da parte del partner tradito, rappresentando una vera e propria fonte di prove e tracce digitali.
Spesso accade, infatti, che il coniuge, ricorrendo al metodo dell’investigazione “fai da te”, cerchi di raccogliere quante più prove a carico del consorte da utilizzare nei giudizi di separazione e divorzio, al fine di dimostrare l’infedeltà dell'altro. In questi casi, si pone il problema di verificare se e quando tali ingerenze nella privacy altrui possano essere legittimate, senza sfociare in condotte vietate dalla legge.
Ad esempio, nell’ipotesi di intercettazioni telefoniche effettuate in casa da un coniuge all’insaputa dell’altro, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (art. 615 bis del Codice Penale), a prescindere dal rapporto di convivenza coniugale (sent. Cass. Sez. V, 02.12.2003, n. 46202).
E ancora, la giurisprudenza penale ha stabilito che è proibito al coniuge, in virtù dell’art. 616 comma 1 del Codice Penale, di prendere visione della corrispondenza diretta all’altro, senza il suo consenso espresso o tacito (sent. Cass. Pen. Sez. V, 10.07.1997 n. 8838). Va precisato che, per la legge, i messaggi di posta elettronica (email, messanger, skype etc.), e gli sms sono veri e propri mezzi di corrispondenza e che, come tali, non possono essere violati in alcun modo al pari della posta ordinaria.
Il Tribunale penale di Treviso ha inflitto, infatti, a un marito una sanzione di € 500,00, oltre al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, per aver violato la segretezza di alcune email scambiate dalla moglie con il presunto amante, ritenendo superflue le giustificazioni del coniuge, ossia il fatto che la donna avesse lasciato il computer nella sua disponibilità senza utilizzare particolari sistemi di protezione a tutela della riservatezza della propria corrispondenza.
Tuttavia, il fatto che una determinata condotta sia lesiva della privacy altrui e dunque passibile di denuncia – querela, non vale ad escludere la possibilità, da parte del partner “tradito”, di impiegare le prove dell’infedeltà così raccolte nel giudizio di separazione. In sede civile sarà, infatti, rimessa al Giudice la valutazione circa l’ammissibilità o meno della prova acquisita in violazione della riservatezza del coniuge.
Del resto, il Testo Unico sulla Privacy (D.l. 196/2003), pur prevedendo l’obbligo del preventivo consenso dell’interessato per la trattazione dei suoi dati personali, consente una deroga proprio quando questi ultimi debbano essere impiegati per far valere un diritto avanti all’Autorità Giudiziaria.
Ciò, in linea di massima, consentirebbe al coniuge tradito di giustificare la propria condotta intrusiva motivandola con la necessità di dimostrare, in sede giudiziale, l’infedeltà del consorte ai fini della domanda di addebito. A questo scopo, tuttavia, è necessario che la produzione del materiale raccolto in violazione della privacy rappresenti l’unica fonte di prova del presunto tradimento e che i dati personali del coniuge “fedifrago” siano trattati esclusivamente per tale finalità.
Pertanto, riassumendo, la presentazione di copie di email, chat private, sms scambiati dal consorte con l’amante e contenenti la prova dell’infedeltà coniugale, potrà essere tollerata dal Giudice civile nel corso del processo di separazione, mantenendo la possibilità per il coniuge che si reputi danneggiato nella propria riservatezza di sporgere denuncia – querela in sede penale.
A cura dell'Avvocato Francesca Oriali