Mutuo cointestato e separazione coniugi
Tra le questioni che si pongono, in vista di una separazione, certamente rilevante è il problema del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi e contratto per l’acquisto della casa familiare. Può accadere, infatti, che un partner non abbia più interesse a divenire proprietario dell’immobile inizialmente adibito a tetto coniugale e che l’altro intenda proseguire nel pagamento delle restanti rate, anche assumendosi per intero il relativo onere.
Conseguenze legali del vivere da separati in casa
Oppure, ancora, capita che il coniuge, vista la necessità di reperire, con la separazione, una nuova sistemazione, voglia svincolarsi dal mutuo, in accordo con l’altro, per provvedere al pagamento del nuovo canone di locazione. In ogni caso, a prescindere dai motivi per cui i consorti intendano o meno liberarsi dal contratto di mutuo cointestato, è lecito domandarsi quali siano le soluzioni prospettabili in simili situazioni, in vista della loro separazione personale.
Va premesso che il mutuo è un contratto tra soggetti e la Banca che nulla ha a che vedere con l’unione matrimoniale, non venendo condizionato da un eventuale giudizio di separazione. In linea generale, si possono indicativamente verificare tre casi:
Continuazione del mutuo a carico di entrambi
Ciò detto, una prima ipotesi – certamente la più semplice da definire – è quella per cui, nonostante il venir meno della loro unione, i coniugi decidano di continuare a corrispondere congiuntamente le rate, con la prosecuzione della cointestazione del contratto stipulato all’epoca del matrimonio.
Uscita di un solo coniuge dal contratto di mutuo
Altra situazione, decisamente più complessa, si verifica, invece, quando il partner, per le motivazioni più disparate, ad esempio, per l’opportunità di acquistare una nuova unità abitativa, decida di sgravarsi dal pagamento del mutuo e di lasciare all’altro la proprietà dell’appartamento. In questo caso, il coniuge che concorda di accollarsi per intero le rate rimanenti, potrà divenire intestatario dell’immobile in via esclusiva. Tuttavia, un primo problema che potrebbe porsi, è dato dalla necessità non solo dell’accordo tra le parti, bensì anche del consenso della Banca presso cui è stato acceso il mutuo.
L’Istituto di credito, infatti, potrebbe anche rifiutare l’uscita del contraente dal mutuo acceso da entrambi i coniugi, non ritenendo sufficienti le garanzie prestate dal partner “rimanente” nel contratto. Altra questione è data dalle rate sinora versate dal coniuge “uscente”, posto che quest’ultimo avrà diritto al rimborso della metà di ogni pagamento effettuato per il mutuo sino al momento dell’uscita (trattandosi di un immobile di cui unico proprietario sarà l’altro), ferma restando la possibilità per i consorti di accordarsi in maniera diversa in modo da definire il tutto equamente.
E così, ad esempio, potrà essere prevista la mancata restituzione del 50% delle rate versate a fronte della cessione dell’auto o di un altro bene, mobile o immobile, di valore corrispondente alla metà di quanto corrisposto. Qualora, invece, non vi sia una rinuncia della proprietà dell’immobile – che pertanto rimarrà cointestato ad entrambi – il pagamento delle rate del mutuo a carico di un solo coniuge potrà avere il giusto “peso” quando si tratterà di stabilire l’obbligo contributivo in favore del partner e dei figli.
La giurisprudenza ha ritenuto, infatti, giustificabile la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dal marito, il quale, a seguito della separazione, si accollava per intero la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla donna (Cass. Civ. Sez. I sentenza del 25.06.2010 n. 15333).
Estinzione del mutuo
Infine, ultimo caso, certamente preferibile ma, per ovvi motivi, meno frequente, è il pagamento congiunto delle ultime rate con la successiva chiusura del contratto a suo tempo stipulato. Ad ogni modo, vista la delicatezza della materia, è sempre consigliabile valutare attentamente, con l’aiuto di professionisti di fiducia, le possibili alternative che consentano di soddisfare entrambe le parti, apparendo ancora una volta preferibile la strada conciliativa e negoziale.
A cura dell'Avvocato Francesca Oriali