DIRITTI PAPA' SEPARATI – In sede di separazione, nonostante la legge preveda espressamente la parità dei genitori nei rapporti con i figli – rafforzata mediante l’introduzione della normativa in materia di affido condiviso – è innegabile, tuttavia, che la prassi giudiziaria, spesso, finisca con il favorire le madri nella cura e nell’educazione della prole, riservando alla figura paterna un ruolo pressoché marginale.
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ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – Del resto, non può nascondersi il fatto che, anche quando si tratta di stabilire a chi debba essere assegnata la casa familiare, il più delle volte, per comprensibili esigenze di assistenza del minore (si pensi alle necessità un bambino di pochi anni o addirittura di pochi mesi), il tetto coniugale venga attribuito alle mogli, in virtù della collocazione prevalente dei figli presso di loro.
Ciò comporta che, in alcuni casi, i mariti si vedano costretti a chiedere ospitalità a parenti e amici o a ricorrere al pubblico sostegno, impossibilitati a provvedere al pagamento di un affitto mensile per una nuova sistemazione.
Si aggiunga, inoltre, che, seppur nell’ottica di una sempre maggiore parificazione tra i rispettivi ruoli genitoriali, di frequente, capita di assistere a vere e proprie battaglie che vedono alcuni padri lottare, quasi quotidianamente, per rivendicare il proprio diritto di trascorrere con i figli un tempo adeguato che consenta loro di poterli ascoltare, educare e crescere.
In particolare, la circostanza che i minori vengano affidati quasi sempre alla madre – salvo casi sporadici di conclamata impossibilità di questa di accudirli ed educarli adeguatamente (ad esempio per alcolismo o uso abituale di sostanze stupefacenti) – riduce inevitabilmente il ruolo del padre.
LA CONDANNA ALL'ITALIA – Proprio a causa delle difficoltà per la figura paterna di vedersi riconosciuto il proprio diritto a una regolare frequentazione con la prole, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza del 17.12.2013, ha condannato l’Italia per non aver consentito a un genitore di vedere con continuità la figlia, dopo la separazione con l’ex compagna.
In tale vicenda, i giudici di Strasburgo hanno accertato la violazione del diritto alla vita privata e familiare del papà e della minore, essendo stata resa impossibile all’uomo la costruzione di una relazione stabile con la figlia, a causa degli ostacoli frapposti dalla madre.
Più precisamente, secondo il parere della Corte, il Tribunale a cui si era rivolta la coppia, chiamato a ristabilire il rapporto tra padre e prole, piuttosto che predisporre strumenti più pratici e specifici in relazione al caso concreto, si era limitato ad attuare solo misure “automatiche e stereotipate”, malgrado i segnali di preoccupazione del padre e dei servizi sociali incaricati.
MANTENIMENTO DEI FIGLI – Altro aspetto delicato riguarda poi il contributo al mantenimento dei figli; l’entità dello stesso, in genere corrispondente a un terzo dei redditi percepiti, può comportare in capo al marito, se già in precarie condizioni economiche, una serie di difficoltà nel disporre addirittura dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento, anche a causa della profonda crisi finanziaria in atto.
Infatti, recenti ricerche hanno stimato come, in Italia, circa 900.000 padri separati, anche gravati dal mantenimento della moglie (sempre che alla stessa non sia stata addebitata la separazione) siano oggi a rischio di povertà, non riuscendo ad arrivare a fine mese, costretti anche, nei casi più gravi, a rivolgersi alle mense di beneficenza.
Trattasi, tuttavia, di un problema condiviso, posto che, a onor del vero, anche le donne, specie se con figli a carico e con lo spettro della disoccupazione alle spalle, si trovano a soffrire di concrete difficoltà economiche, pur potendosi giovare, nella maggior parte dei casi, dell’immobile familiare.
In conclusione, a voler generalizzare, dietro l’aumento esponenziale delle separazioni e dei divorzi, spesso si nasconde non solo il dramma personale che la fine di un matrimonio comunque comporta, ma anche un effettivo problema economico conseguente a tale epilogo e gravante su entrambi i coniugi, e dunque non solo e unicamente sulla figura paterna (assegni di mantenimento, spese legali, impegno economico per una nuova collocazione, etc).
A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci