Quando si può scegliere il divorzio in Comune

Salve, io e mio marito ci siamo presentati dinanzi al giudice per l'udienza di separazione consensuale lo scorso gennaio. Sono passati più di sei mesi e vorremmo procedere con il divorzio cercando di spendere meno soldi possibili. Pertanto possiamo presentarci dinanzi al Sindaco del comune di residenza, spendendo solo 16 euro, visto che la domanda di separazione e l'udienza di separazione sono avvenute in tribunale?

Gentile Signora,

dalle sue parole, non mi è dato sapere se siano o meno presenti figli minori o di maggiore età non economicamente autosufficienti. In caso di risposta negativa, e dunque in assenza di prole minorenne o comunque non indipendente da un punto di vista economico, trattandosi di una richiesta congiunta di divorzio, ed essendo decorsi 6 mesi dalla vostra comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, sarà per voi ben possibile ricorrere alla procedura “semplificata” di cessazione del vincolo coniugale avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del vostro Comune di residenza, ovvero in alternativa del luogo in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio e il tutto senza l’assistenza necessaria di un legale.

Separazione in comune


Le preciso, infatti, che, a tal fine, nulla rileva la circostanza di esservi separati legalmente mediante l’ordinario iter del deposito del ricorso di separazione consensuale al competente Tribunale.