Forse non tutti sanno che se uno dei due coniugi è in possesso di un patrimonio consistente può decidere di prestare una certa somma di denaro al coniuge per determinate finalità. Il rapporto che si realizza solitamente con una banca in questo caso si realizza all'interno della coppia, con uno dei due coniugi che presta il denaro e l'altro che s'impegna a restituirlo e gli è quindi debitore.
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Come in tutti gli accordi è possibile determinare le condizioni che regolano tale prestito e la sua restituzione restituzione, anche attraverso una scrittura privata. E' ad esempio possibile inserire delle clausule specifiche che stabiliscano in quali eventualità straordinari il coniuge debitore debba restituire il denaro preso in prestito.
Con la sentenza 1934/2013 la Corte di Cassazione ha ribadito questo concetto, rigettando il ricorso di un uomo che sosteneva di non dover restituire all'ex moglie i soldi prestati, sebbene in una scrittura privata, stipulata al momento del prestisto, fosse specificato che la restituzione della somma sarebbe intervenuta in caso di separazione.
Secondo il richiedente questa clausula che lo vedeva obbligato a rendere il prestito, costituiva una coercizione e una limitazione della sua libertà e pertanto si rifiutava di saldare il proprio debito nei confronti dell'ex moglie. Ma la Cassazione ha ritenuto invece leciti accordo e clausula, perchè l'obbligo di restituire i soldi non nasce dalla separazione, ma è insito nel contratto di mutuo, a cui si appone una condizione sospensiva (che sospende quindi l'obbligazione). La condizione sospensiva viene meno al verificarsi della separazione, e il coniuge debitore deve pagare.