Revisione e revoca assegno di mantenimento

L'assegno di mantenimento può essere modificato nel tempo, l'importo da versare all'ex coniuge può crescere o diminuire o addirittura è possibile ottenere la revoca del mantenimento. Naturalmente sia per la revisione che per la revoca del mantenimento bisogna passare attraverso il Tribunale e dimostrare che non si è più in grado di versare l'importo dell'assegno o al contrario che l'ex coniuge non ha più bisogno della cifra stabilita in partenza.

Come si calcola l'assegno di mantenimento

Le decisioni del Tribunale al momento del giudizio di separazione, che sia consensuale oppure giudiziale, possono essere modificate, qualora, dopo la pronuncia del provvedimento, ci siamo cambiamenti oggettivi nel tenore di vita di uno dei coniugi separati. In questa  ipotesi, quando sussista un accordo tra le parti, si potrà proporre una modifica in via stragiudiziale delle condizioni o, in alternativa, un ricorso congiunto presso il Tribunale che ha pronunciato la separazione.

In caso contrario, e dunque in assenza di un accordo fra i coniugi riguardo la modifica delle condizioni dell'assegno, sarà sempre necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, la quale, in seguito alla presentazione del ricorso, fisserà un'udienza, e, sentite le parti, provvederà all’eventuale ammissione delle prove, nonché alla successiva emanazione della sentenza, secondo quanto sancito dall’art. 710 del codice di procedura civile.

I casi di riduzione dell'assegno

Per quel che riguarda unicamente il mantenimento stabilito in favore dell’ex coniuge, è opportuno evidenziare le condizioni tipiche in presenza delle quali sia l’avente diritto sia l’obbligato al mantenimento possono chiedere la modifica dell’assegno. In ogni caso, affinché possa esserne disposta la revisione in sede giudiziale, a prescindere dal fatto che si tratti di modifica o di revoca, è necessario che il coniuge richiedente dia prova delle ragioni che giustificano la propria domanda.

Cambiamenti in tal senso si possono avere quando, dopo la pronuncia del provvedimento di separazione, vi sia un notevole incremento o un peggioramento della situazione economica di uno dei due coniugi. Ad esempio, la Corte di Cassazione, a fronte di un ricorso proposto dal coniuge obbligato al mantenimento, riduceva l’assegno stabilito in favore dell’ex moglie che dopo la separazione aveva trovato un impiego di lavoro, anche se in nero, presso un negozio di abbigliamento (sentenza Cass. Civ., Sez. I, del 12.12.2003 n. 19042).


In altro caso in cui la moglie aveva perduto la propria occupazione lavorativa come collaboratrice domestica, la Suprema Corte confermava la sentenza del Tribunale con la quale era stata aumentato l'importo dell’assegno di mantenimento (sentenza Cass. Civ. del 19.03.2012 n. 4312). E ancora, con una recente sentenza, veniva respinta la richiesta dell’ex marito di riduzione dell’assegno in favore dell’ex coniuge, che aveva ottenuto il prepensionamento all’età di soli 49 anni, vista la significativa differenza economica comunque esistente tra le rispettive condizioni patrimoniali e retributive (sentenza Cass. Civ., Sez. I, del 20.02.2013 n. 4178).

Oltre alle modifiche in termini di reddito, un’altra circostanza che può comportare una riduzione o un aumento dell’entità dell’assegno è data, ad esempio, dalla nascita di un figlio con un nuovo partner, o più semplicemente, da una situazione di convivenza intrapresa da uno degli ex coniugi, successivamente al provvedimento di separazione.

In quest’ultimo caso, occorre, tuttavia, distinguere poiché, qualora la convivenza venga instaurata dall’obbligato al mantenimento (cioè dal coniuge che versa l'assegno), ciò non implica la sospensione e, men che meno, l’estinzione dei suoi doveri di solidarietà materiale stabiliti dal Tribunale in sede di separazione.

Questa circostanza potrà, infatti, comportare solo una modifica dell'importo dell’assegno di mantenimento, determinandone una riduzione o un aumento, a seconda che, dalla nuova relazione, derivi, in concreto, un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore.       

I casi di revoca dell'assegno di mantenimento

Al contrario, il formarsi di un’affidabile e stabile relazione familiare da parte del coniuge creditore (cioé quello che riceve l'assegno), potrà invece legittimare il debitore a chiedere non solo la riduzione bensì anche la revoca dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla reale e concreta situazione economica dell’avente diritto all’assegno.

Peraltro, recentemente, la Corte d’Appello di Bologna, con una sentenza depositata in data 08.04.2013 – prendendo le mosse da una pronuncia della Corte di Cassazione del 11.08.2011 n. 17195 – confermava la revoca del diritto all’assegno di mantenimento stabilito in favore dell’ex moglie, dal momento che quest’ultima, dopo la separazione, aveva intrapreso uno stabile rapporto di convivenza, indipendentemente dunque dalla dimostrazione del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario.

Del resto, secondo quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, la stabilità della nuova unione, certificata da una lunga durata temporale, o addirittura sugellata dalla nascita di nuovi figli, scioglie ogni legame con i tenori e i modelli di vita che caratterizzavano la precedente relazione matrimoniale.

Va, però, precisato che, per la perdita del diritto all’assegno o per la riduzione dell’ammontare dello stesso, non basta una semplice convivenza occasionale, poiché per incidere sul diritto al mantenimento da parte dell’ex coniuge, è necessario che essa sia stabile e continua e che, quindi, i conviventi abbiano un progetto di vita comune, come quello che normalmente caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio. Ciò, peraltro, non avverrà automaticamente, essendo  indispensabile un’effettiva azione giudiziale che abbia come scopo la modifica delle condizioni di separazione.

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali