Revoca assegno mantenimento figlio maggiorenne
Buongiorno, desideravo sapere se esiste un tempo minimo lavorativo e continuativo per poter togliere l'assegno di mantenimento che attualmente passo a mia figlia. Lei lavora part-time messa in regola e guadagna più di 400,00 euro mensili con busta paga. L'attuale assegno che le do' e' di 200,00 euro pattuito da separazione consensuale. Inoltre desideravo sapere a quanto ammonterebbe l'assegno di mantenimento per la mia ex moglie con uno stipendio mio di 2.000,00 euro pagando un mutuo di 700,00 euro, pagando un affitto di 250,00 euro e tenendo in considerazione che gli ho lasciato per uso abitativo con i figli la casa di mia proprieta'. A lei attualmente passo un assegno di 350,00 euro. Grazie per le informazioni che spero mi darete.
Revoca e revisione dell'assegno di mantenimento
Gentile Signore,
in linea di principio, le evidenzio che il nostro ordinamento prevede che di per sé il raggiungimento della maggiore età dei figli non determina l’automatico cessare dell’obbligo dei genitori di contribuire al loro mantenimento, posto che lo stesso verrebbe meno unicamente con il conseguimento di un'autosufficienza economica tale da garantire alla prole di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, non qualunque tipo di impiego o reddito consentirebbe l’esonero del genitore da detto obbligo, sebbene non sia richiesto un lavoro stabile. È poi previsto che lo status di indipendenza economica consenta alla prole un guadagno corrispondente alla sua professionalità e alle vigenti condizioni del mercato, nonché una collocazione nel contesto di riferimento parametrata alle sue attitudini ed aspirazioni.
Ad ogni modo, è necessario un provvedimento del Giudice che espressamente esoneri il genitore dall’obbligo di mantenimento. Venendo al suo caso, francamente ritengo che lo stipendio percepito da sua figlia pari ad € 400,00 mensili non possa certo considerarsi sufficiente a garantire alla stessa una completa indipendenza economica.
Tutt’al più potrebbe valutare l’opportunità di chiedere una riduzione dell’entità del contributo qualora le condizioni esistenti al momento in cui l’importo a sua carico è stato stabilito fossero nel tempo mutate (ad es. l’intervenuto percepimento di un reddito, seppur esiguo).
Lo stesso dicasi per l’assegno di mantenimento da lei versato in favore di sua moglie che potrà essere rivalutato unicamente in presenza di circostanze diverse da quelle esistenti al momento dell’adozione del provvedimento di separazione (ad es. un miglioramento delle risorse economiche del percipiente oppure un peggioramento di quelle del coniuge obbligato al versamento).
Avv. Francesca Oriali