Riduzione mantenimento arrivo nuovo figlio
La nascita di un figlio con i conseguenti obblighi di mantenimento, in presenza di certe condizioni, può giustificare la riduzione dell’assegno previsto in favore dell’ex coniuge e della prole avuta dal precedente matrimonio.
Revoca e revisione dell'assegno di mantenimento
Tuttavia, è bene chiarire come tale circostanza non costituisca un presupposto automatico per la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di mantenimento, essendo invece necessaria una valutazione da parte del Giudice delle circostanze del caso concreto.
In particolare, l’Autorità Giudiziaria è chiamata a verificare se gli obblighi di sostentamento della nuova famiglia abbiano di fatto determinato un’effettiva riduzione del tenore di vita e delle sostanze dell’ex partner tenuto al pagamento o se la situazione economica complessiva dell’obbligato sia tale da rendere irrilevanti i suoi nuovi oneri familiari.
Per questi motivi, un genitore separato che abbia avuto dei figli da una nuova relazione non può chiedere al Tribunale una riduzione dell’assegno di mantenimento motivandola solo sulla base di tale circostanza. Per ottenere una modifica dell’assegno, deve infatti sostenere e provare di aver subito una effettiva diminuzione delle proprie capacità economiche.
Altro elemento che può influire in maniera incisiva sulla domanda di diminuzione dell’entità del mantenimento è la valutazione della situazione economica del beneficiario dell’assegno stesso (in genere la donna). Elementi come, ad esempio, il titolo di proprietà sull’immobile o specifiche attitudini al lavoro anche in relazione all’età vanno lette come sicure potenzialità di reddito.
Di recente, la Corte di Cassazione ha peraltro chiarito come, a differenza di quanto ritenuto in precedenza, la costituzione di una nuova famiglia non rappresenti solo una mera scelta personale, trattandosi di un diritto fondamentale, garantito a livello costituzionale (sent. Cass. 6289 del 19.03.2014).
Secondo il parere della Corte, il nuovo nucleo familiare costituito dopo un provvedimento di separazione o divorzio, non può considerarsi “di serie B” rispetto al primo, dovendo invece godere della medesima tutela. Nel caso in questione, la Cassazione, accogliendo la domanda di riduzione del mantenimento avanzata dal coniuge, a seguito della nascita di un figlio da una nuova relazione, ha dimezzato l’entità dell’assegno che l’uomo era tenuto a versare alla giovane ex moglie (anche alla luce del fatto che quest’ultima possedeva un diploma di parrucchiera e conosceva due lingue).
In definitiva, partendo dal presupposto che la creazione di una nuova famiglia rappresenta un vero e proprio diritto, il Giudice dovrà tenere conto delle maggiori spese derivanti dalla nascita di un figlio. In linea di massima, se il patrimonio complessivo dell’obbligato ha una consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri, difficilmente una richiesta di riduzione del mantenimento potrà essere accolta.
In caso contrario, qualora il coniuge tenuto al versamento in questione percepisca uno stipendio medio e disponga – ad esempio – di un immobile sul quale grava un mutuo ipotecario, non vi è dubbio che gli oneri derivanti dalla nuova paternità saranno rilevanti e ciò potrà legittimare una richiesta di revisione o modifica dell’assegno in precedenza stabilito.
A cura dell'Avv. Francesca Oriali