Per motivi di cosiddetta solidarietà famigliare anche i figli sono coinvolti nelle disposizioni dell'obbligazione alimentare così come è stabilita dall'articolo 433 presente nel codice civile. Ciò significa che in determinate circostanze il figlio si può trovare a dover in parte mantenere il genitore corrispondendogli un mensile per gli alimenti.

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Questa regola generale perde il suo effetto nel momento in cui il padre o la madre perdano la potestà genitoriale, così come è specificato nell'articolo 448 bis del codice civile: “Il figlio, anche adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.

Quel "non sono tenuti" è la chiave per capire come potestà genitoriale e diritto agli alimenti siano fondamentalmente legati. La decadenza della potestà genitoriale si verifica nel caso in cui uno dei due genitori si sia reso "indegno" a ricoprire il suo ruolo naturale attraverso abusi o altri comportamenti segnalati all'interno dell'articolo 330 del codice civile, come ad esempio il trascurare i proprio doveri nei confronti del figlio

Bisogna inoltre ricordare che il decadere dalla potestà genitoriale non ha conseguenze solo dal punto di vista dell'assegno di mantenimento, ma anche per quello che riguarda le successioni.