Separazione consensuale senza avvocato
La separazione coniugale dei coniugi è un procedimento che si può effettuare anche senza avvocato. Se i coniugi vogliono separarsi consensualmente infatti possono scegliere un procedimento senza avvocato purché siano d'accordo e portino avanti un procedimento di separazione consensuale.
Il ricorso per la separazione consensuale
Una delle difficoltà che incontrano le coppie al momento della separazione è il dover far fronte a una spesa decisamente alta per avvocato e procedure legali. Tuttavia è possibile separsi senza necessariamente chiedere aiuto agli avvocati, abbattendo così il grosso della spesa prevista per la separazione.
Separarsi senza l'avvocato è possibile unicamente nel caso di una separazione consensuale, ovvero nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi siano d'accordo sul mettere fine al matrimonio. Nel caso della separazione giudiziale invece bisogna per forza chiedere l'aiuto di un legale. Una volta che ci si è accordati sulla casa, sul mantenimento e sul diritto di visita ai figli.
Una volta che i coniugi si sono accordati sulle modalità della separazione, bisognerà passare alla pratica. Come prima cosa va compilato il ricorso, ovvero l'atto con il quale ci si rivolge al Tribunale per vedere approvati gli accordi di separazione stabiliti dalla coppia. Il ricorso da solo non basta con esso vanno anche presentati:
- La nota di iscrizione
- L'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, o un certificato di matrimonio rilasciato dal comune in cui si è tenuta la cerimonia
- Lo stato di famiglia
- Il certificato di residenza di entrambi i coniugi
Ricorso e documenti vanno depositati presso la cancelleria del Tribunale. Nell'arco di 5 giorni il Presidente del Tribunale stabilisce la data dell'udienza di comparizione dei coniugi. Per conoscere la data dell'udienza è necessario recarsi personalmente in cancelleria o telefonare. Una volta davanti al Presidente si prosegue con il normale iter e la sentenza di separazione viene poi omologata.
Il Giudice ha comunque il potere di rifiutare gli accordi raggiunti dai coniugi, in particolare per la parte riguardante l'affidamento dei figli se questa non dovesse rivelarsi vantaggiosa e equa per i bambini.