Separazione consensuale tempi
Rispetto alla separazione giudiziale, quella consensuale presenta numerosi vantaggi, sia in termini di costi a carico dei coniugi, sia per la celerità del procedimento, che si conclude, infatti, in tempi decisamente più brevi.
La separazione consensuale
Il che, ovviamente, nell’ipotesi in cui siano presenti anche figli, non può che tradursi in traumi minori per gli stessi, poiché permette ai consorti di predisporre un regolamento di interessi che sia conforme alle loro esigenze e necessità, anche di natura economica. Da un punto di vista procedurale, la strada della separazione consensuale si caratterizza per la snellezza dell’iter teso all’ottenimento dell'omologa da parte del Tribunale (ossia, un atto di controllo relativo alla legittimità delle condizioni poste dalle parti), esaurendosi il procedimento in un’unica udienza.
Separazione consensuale costi
Del resto, in caso di accordo tra i coniugi sulle condizioni di separazione – presupposto della consensuale – e in mancanza di prole, non vi è alcuna necessità di procedere con indagini finalizzate alla ricerca delle cause poste all’origine della rottura del rapporto coniugale (come avviene qualora sia stato richiesto l’addebito in sede giudiziale), né tantomeno di chiedere accertamenti specifici in merito alle effettive disponibilità economiche dei soggetti coinvolti. Sarà, infatti, sufficiente addurre, in modo generico, la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, senza il preciso onere di indicare i motivi che hanno determinato la crisi matrimoniale in atto.
Separazione consensuale documenti
Nel ricorso predisposto congiuntamente dai consorti e sottoscritto da entrambi, vengono, inoltre, indicate, tutte le condizioni alle quali gli stessi intendono separarsi, con particolare riferimento all’affidamento dei figli (se presenti), al mantenimento e alle modalità di frequentazione dei medesimi, all’assegnazione della casa coniugale (ma solo in presenza di prole minore o anche maggiorenne non economicamente indipendente) e, laddove prevista, all’entità della somma periodica da corrispondere al partner economicamente più debole.
Udienza separazione consensuale
Depositato il ricorso nella cancelleria del Tribunale competente (vale a dire quello del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi), viene predisposto il fascicolo d’ufficio e il Presidente fissa, con decreto, ed entro cinque giorni, l’udienza alla quale le parti dovranno comparire personalmente affinché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Fermi restando i diversi carichi di lavoro dei vari Tribunali, nei distretti più grandi, quali ad esempio Roma e Milano, l’udienza di comparizione viene tendenzialmente fissata entro tre/quattro mesi dalla data di presentazione della domanda; termini, questi ultimi, certamente più ridotti, in caso di ricorso pendente avanti a Tribunali di minori dimensioni.
Separazione consensuale decreto di omologazione
A questo punto, esaurita la fase presidenziale, il Tribunale, ottenuto il parere del Pubblico Ministero, decide in merito all’omologazione in camera di consiglio e, se ritiene che le condizioni concordate dai coniugi siano legittime e conformi agli interessi dei figli, emette il decreto di omologazione, conferendo piena efficacia agli accordi; l’Ufficiale di stato civile provvede poi all’annotazione in calce all’atto di matrimonio, trasmettendo la stessa al Comune ove sono state trascritte le nozze e alla Procura di competenza.
In conclusione, valutando il periodo che intercorre tra il deposito del ricorso congiunto e l’omologa del Tribunale (ovvero l’ultimo passo della procedura), il tempo medio necessario ad ottenere la separazione consensuale è di circa quattro/sette mesi, sempre tenendo conto della mole di cause pendenti avanti al distretto competente.