Separazione in comune
La separazione in comune dei coniugi è un modo per abbreviare i tempi consueti della separazione consensuale. Inutile dire che, essendo una separazione che si effettua senza gli avvocati, si risparmia sul costo spesso molto alto della procedura.
Separazione consensuale senza avvocato
Separazione in comune legge
Il Decreto Legge n. 132/2014, entrato in vigore il 13 settembre dello scorso anno, ha rivoluzionato la procedura volta ad ottenere la separazione personale dei coniugi, introducendo due nuovi strumenti finalizzati a velocizzare e semplificare l’iter da seguire per porre fine al vincolo matrimoniale o per modificare le condizioni già in precedenza fissate dal Giudice.
Separazione in comune requisiti
Per rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile al fine di ottenere la separazione o il divorzio è poi necessario che:
- non vi siano figli minori
- non vi siano figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi
- non vi siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
Va infine precisato che, come stabilito dal secondo comma dell’articolo in questione, i suddetti accordi non possono contenere alcun patto di trasferimento patrimoniale (nel caso, ad esempio, dell’abitazione coniugale, del conto corrente cointestato, dell’auto ecc.). Tuttavia, una successiva circolare n. 6 del 2015 del Ministero dell’Interno ha previsto la possibilità di inserire il versamento di un assegno periodico a titolo di mantenimento, sia nel caso di separazione consensuale sia nell’ipotesi di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Sul punto, la circolare in questione ha poi chiarito che l’Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa, né della congruità della stessa.
Non può invece costituire oggetto dell’accordo la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum), poiché, trattandosi di un’attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare), la sua previsione è espressamente esclusa dal decreto in esame.
Separazione in comune come funziona
Tralasciando in questa sede la novità della cd. convenzione di negoziazione assistita da avvocati, l’art. 12 della nuova disciplina consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza (di entrambe le parti, di almeno una delle due, o in alternativa del luogo in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio), con l’ausilio facoltativo di un legale, così da concludere e sottoscrivere un accordo di separazione personale ovvero di divorzio, oppure ancora di modifica delle condizioni all’epoca stabilite.
Il Sindaco o un suo delegato, ricevute le dichiarazioni dei partner, e non prima di trenta giorni dalla ricezione, invita gli stessi a comparire di fronte a sé per la conferma definitiva, che, in tal caso, previa la dovuta annotazione nell’atto di matrimonio, produrrà i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali (che decorreranno dalla data della prima sottoscrizione).
Di contro, la non comparizione delle parti nel giorno stabilito avanti al Primo Cittadino equivarrà alla mancata conferma dell’accordo che perderà efficacia con la necessità di instaurare nuovamente la procedura. Ad ogni modo, è opportuno chiarire che può farsi ricorso all’iter semplificato solo quando trattasi di separazioni consensuali o richieste congiunte di divorzio, vale a dire quando le parti interessate concordano sulle condizioni con cui regolare i reciproci rapporti. In caso contrario, dovrà infatti instaurarsi l’ordinario iter con il deposito del ricorso giudiziale avanti al Tribunale competente.
Avv. Francesca Oriali