Lo stalking è un reato così come gli atti persecutori: stalking e atti persecutori vengono puniti dalla legge con una serie di tutele volte a proteggere le vittime delle molestie e a punire gli stalker. E' fondamentale conoscere tutti i comportamenti che rientrano nel reato di stalking.
Con l’espressione stalking si intendono quelle condotte persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona che hanno come scopo di imporre ad un’altra un particolare tipo di rapporto, attraverso tormenti che provocano ansia e paura e tali da determinare un’alterazione del normale svolgimento della quotidianità.
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Lo “stalker” o “molestatore assillante” può essere un soggetto conosciuto, con cui si sia instaurata una qualche forma di relazione, o persino uno sconosciuto. Questa tipologia di comportamenti ha trovato la propria disciplina nell’ordinamento italiano a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38), che ha introdotto all’art. 612 bis del codice penale il reato di “atti persecutori”. L’introduzione di questo reato è nato dall'esigenza di punire atti che inizialmente potrebbero apparire privi del requisito della violenza, ma che potrebbero precedere e, in qualche modo, rivelare l’accadere di un successivo fatto violento.
La condotta del colpevole deve essere connotata dalla volontà e dalla consapevolezza di agire in modo persecutorio con conseguente danneggiamento della vittima attraverso uno degli eventi lesivi indicati dall’art. 612 bis c.p. Con l’introduzione di questa norma, il Legislatore ha voluto salvaguardare la libertà morale – da intendersi come libertà di autodeterminazione dell'individuo – visto che la condotta tipica può portaree la vittima all’alterazione delle proprie abitudini di vita (quasi si trattasse di una particolare ipotesi di violenza privata).
Deve inoltre essere tutelata l’incolumità individuale, dal momento che le minacce o le molestie possono giungere a causare nella vittima il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”. Inoltre, perché possa configurarsi il reato di stalking, è necessaria la sussistenza di tre elementi costitutivi:
LA CONDOTTA TIPICA DEL REO – Al riguardo, per individuare la condotta tipica di chi agisce, si fa riferimento alle ipotesi di minacce (nel caso in cui venga prospettato alla vittima un male futuro così da turbarne in modo grave la tranquillità) e di molestie (ravvisabili nell’alterazione dell'equilibrio psichico di una persona) previste e sanzionate dal Legislatore come reati autonomi.
LA REITERAZIONE DELLA CONDOTTA – Circa il requisito della reiterazione, è necessario che il comportamento descritto sia ripetuto e seriale. Pertanto, i singoli atti compiuti in un’unica occasione non comprendono i reati indicati nell’art 612 bis c.p., quanto, piuttosto, i reati di minaccia o molestia.
L'INSORGENZA DI UN PARTICOLARE STATO D'ANIMO NELLA VITTIMA – Infine, affinché si possa parlare di stalking, si richiede che i comportamenti di minacce e di molestie determinino nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o per quella di persone prossime, o, ancora, arrivare ad alterare le proprie abitudini di vita.
LA LEGGE DI FRONTE AL REATO DI STALKING, PROVVEDIMENTI
Il delitto, punito, salvo aggravanti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, può essere processato in seguito alla querela della persona offesa, querela che va proposta entro il termine di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio, quindi anche in assenza della querela della vittima, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile e anche quando il reato è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
La persona offesa, anche prima di aver presentato formale querela, può avanzare esposto al fine di richiedere al Questore l’adozione di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte. Il Questore, dal canto suo, può assumere informazioni dagli organi investigativi e sentire le persone informate dei fatti, e, se ritiene fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo ad assumere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
Egli può inoltre adottare eventuali ulteriori provvedimenti concernenti armi e munizioni. Successivamente, se il soggetto ammonito ripete le proprie condotte si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. L’art. 282 ter del codice di procedura penale prevede, inoltre, che il giudice possa prescrivere all’indiziato di non avvicinarsi alla persona offesa o ai luoghi che questa frequenta abitualmente.
In caso di ulteriori esigenze di tutela la prescrizione può essere estesa ai prossimi congiunti della vittima e ai suoi conviventi o coloro con i quali intrattiene una relazione affettiva. Eventualmente è possibile che venga anche disposto un divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo o, ancora, imposte limitazioni se, ad esempio, la frequentazione dei luoghi si renda necessaria per ragioni di lavoro o per esigenze abitative.
Infine,quando ci sono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato presente nell'articolo 612 bis c.p., l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero procedente, diffida formalmente l'agente dal compiere ulteriori atti persecutori.
A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci