Tradimento online addebito separazione
Per tradimento virtuale si intende una relazione online, realizzata attraverso scambi di mail e contatti a mezzo internet, che non necessariamente si concretizza in un rapporto consumato, rimanendo, il più delle volte, ad un livello puramente platonico.
Tradimento virtuale è tradimento
Ma questo tradimento online, questa infedeltà virtuale può essere motivo di addebito della separazione quando i coniugi decidono di lasciarsi? Il problema che si pone in situazioni di questo tipo, certamente frequenti ai giorni nostri, è di stabilire se la corrispondenza “romantica” o “erotica” via web, con una persona conosciuta in chat e mai incontrata, possa o meno determinare l’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
In altri termini, può un rapporto virtuale e non concretizzato essere considerato come un atto di infedeltà reale e, dunque, come un vero e proprio adulterio?
Addebito di separazione, le casistiche più diffuse
Ebbene, secondo la dottrina prevalente, con l’evolversi della realtà sociale, il concetto di fedeltà deve essere inteso in senso ampio, impegnando i coniugi a non tradire la fiducia reciproca sia fisicamente che spiritualmente. In quest’ottica, la fedeltà non si riduce quindi all’esclusiva al tradimento sessuale, ma si estende fino a comprendere la tutela e il rispetto della sensibilità e della dignità dell’altro coniuge.
Quindi questo dovere risulta incompatibile anche con quei comportamenti mortificanti (tra cui, appunto, le conversazioni in rete intrattenute con amanti “virtuali)” che, anche se non si risolvono in un effettivo contatto fisico, sono in grado far nascere il dubbio, nel partner e nell’ambiente sociale in cui vive, dell’avvenuta violazione della fedeltà.
Dello stesso parere è la giurisprudenza che, pur non parlando esplicitamente di adulterio online ma di tradimento platonico, ha stabilito che, nei casi di addebito della separazione, l’adulterio apparente vada considerato alla pari con quello autentico (sent. Cass. n. 9472/1999).
SMS e tradimento
Ad esempio, il Tribunale di Caltanissetta, richiamando l’orientamento della Suprema Corte, ha addebitato la separazione al marito, “reo” di aver scambiato sms amorosi con un’altra donna, confermando che non è necessario un tradimento fisico affinché si possa parlare di adulterio.
Infatti, anche lo scambio di messaggi a contenuto affettuoso è sufficiente a dimostrare che vi sia stata una forma di infedeltà nei riguardi del coniuge (sent. Trib. di Caltanissetta n. 1018/2013).
Relazione online
Va però menzionata una recente pronuncia con la quale la Corte di Cassazione ha precisato che una relazione tramite web, in mancanza di incontri fisici, non sarebbe di per sé idonea a provocare l’intollerabilità della convivenza.
L’addebito della separazione potrà invece essere riconosciuto quando tale relazione abbia causato il forte sospetto di infedeltà nel coniuge o nei terzi, arrecando un pregiudizio alla dignità personale del consorte (sent. Cass. Civ. n. 8929/2013).
In definitiva, a prescindere da un effettivo rapporto sessuale consumato con l’amante, il coniuge che avvii un rapporto platonico su internet potrebbe rendersi responsabile della separazione. Naturalmente, così come accade nell’ipotesi di adulterio “reale”, nella valutazione dell’addebito, il Tribunale sarà comunque chiamato ad accertare che questa violazione della fiducia abbia effettivamente incrinato il rapporto coniugale, determinandone la crisi.
A cura dell'Avvocato Francesca Oriali