La violenza domestica comprende una serie di atti persecutori che si svolgono nell'ambiente familiare, in famiglia, La violenza domestica prevede delle tutele per proteggere le vittime. E' importante conoscere le forme della violenza domestica e le leggi che la puniscono.
I maltrattamenti all'interno della famiglia rappresentano una forma di violenza riconosciuta solo di recente. Si tratta di un fenomeno molto complesso che si manifesta con condotte di modalità ed intensità sempre diverse che ledono la persona umana nel corpo ma anche, e soprattutto, nella mente e negli affetti.
APPROFONDIMENTO: PSICOLOGIA DELLO STALKING, PERCHE' E' IMPORTANTE PROTEGGERSI
Queste condotte sono accumunate dalla volontà di chi le compie di sottoporre il familiare a umiliazioni e sofferenze anche psicologiche che lo privano della dignità, del decoro e della libertà. Si parla, in proposito, di diritto penale della famiglia. Diverse possono essere le forme di violenza.
VIOLENZA PSICOLOGICA – In primo luogo si può parlare di violenza psicologica quando, attraverso continue manipolazioni verbali, l’autore lede la libertà e l'identità dell'altro, lo sminuisce, giungendo a renderlo insicuro ed in stato di costante soggezione. Le molestie morali possono manifestarsi con il rifiuto dell’altro, la derisione, il disprezzo, la mortificazione, la sopraffazione. Si parla, in questo caso, di “terrorismo psicologico”, messo in atto anche con aggressioni non verbali. Queste condotte possono integrare i reati di ingiuria (594 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), e nelle ipotesi più gravi di isolamento, anche il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.).
VIOLENZA FISICA – Si parla, poi, di violenza fisica, che è la forma di maltrattamento più evidente a cui si accosta normal¬mente anche la violenza psicologica e che può integrare i reati di lesioni personali (art. 582, 583 e 590 c.p.) e percosse (art. 581 c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), fino all’omicidio o al tentato omicidio (art. 585 c.p.).
VIOLENZA ASSISTITA – Ai due tipi di violenza analizzati si aggiunge quella assistita da intendersi come qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, sessuale, economica su figure di riferimento per il minore o su altre figure significative, adulte o minori. Si tratta, quindi, di forme di violenza subite da altre persone a cui il minore assiste. Sotto un profilo prettamente giuridico nel nostro ordinamento non esiste una normativa specifica e pertinente, cosicché si deve fare riferimento al reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).
VIOLENZA ECONOMICA – Ed ancora, la violenza economica che, molto presente nella realtà quotidiana familiare, consiste in una serie di atteggiamenti volti ad impedire l’indipendenza economica del familiare al fine di esercitare sullo stesso un controllo indiretto, ma, purtroppo, incisivo attraverso, ad esempio, l’impedimento dell’esercizio di un’attività lavorativa, della titolarità di un conto corrente personale, della conoscenza delle entrate familiari. Questi comportamenti possono configurare reati riconducibili alla violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), ai maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e alla violenza privata (art. 610 c.p.).
STALKING – Altra tipologia di violenza domestica è rappresentata dallo stalking che può consistere in una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e di controllo alla ricerca di contatto con la vittima che ledono la libertà morale del soggetto. Le condotte devono essere persecutorie e quindi comprendere un comportamento ossessivo e ripetitivo che si spinge al limite della non sopportabilità.
Nei casi di stalking, nella vittima si produce un perdurante stato di ansia e di paura, un fondato timore per la incolumità personale propria o di un prossimo congiunto o di una persona alla quale si è legati da una relazione affettiva che la costringono a cambiare le proprie abitudini di vita. Nella sostanza, il delitto di atti persecutori si riferosce a una situazione che si ferma ad una fase precedente a quella potenzialmente tragica e mira ad evitarla.
MOBBING – Da ultimo, tra i casi più comuni di violenza familiare è possibile annoverare anche il mobbing. Il termine, generalmente usato nel mondo del lavoro per qualificare la condotta vessatoria del datore e dei colleghi nei confronti del lavoratore dipendente, nel caso della violenza familiare indica il comportamento di un convivente nei confronti dell’altro, caratterizzato da vessazioni e prevaricazioni tali da determinare nella vittima fragilità di vita e volontà di isolamento.
Possono essere vittime di questa condotta – che si manifesta, ad esempio attraverso critiche, o, al contrario, silenzi, rifiuto di comunicare con la vittima, negazione di qualsiasi contatto, limitazioni della libertà personale, del potere di decisione, della libertà di espressione – tutti i componenti del nucleo familiare che si trovano costretti a subirla. Il fenomeno, purtroppo, non ha ancora trovato una definizione né in dottrina né in giurisprudenza.
QUALI TUTELE PER LE VITTIME?
Quanto alla tutela delle vittime, si sottolinea che, con la legge 154/2001, è stata introdotta nel nostro ordinamento una duplice tipologia di misure, vale a dire gli ordini di protezione contro gli abusi famIiari (artt. 342 bis e ter codice civile) e l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis codice di procedura penale) esteso alla famiglia di fatto cui può associarsi il divieto di avvicinamento a determinati luoghi e l’ordine di pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura, rimangano prive di mezzi di sussistenza adeguati.
Il legislatore ha, così, rimesso alla vittima di violenza familiare la scelta degli strumenti. A ciò si aggiunga la tutela introdotta dal d.l. n. 11/2009 con il divieto di avvicinamento (art. 282 ter codice penale), accanto al quale è anche prevista la possibilità di interdire alla persona accusata di comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa o con i suoi conviventi o prossimi congiunti.
A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci