Il 23 luglio è scaduto il termine per l’invio del 730. Che cosa si deve fare se ci si è dimenticati di inoltrarlo o non è stato possibile provvedere, per un imprevisto, un intoppo o per altre cause di forza maggiore? Lo abbiamo chiesto all’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato posto anche un secondo quesito: come comportarsi se fuori tempo massimo ci si accorge di un errore nella dichiarazione spedita entro la data giusta?
Come rimediare alla dimenticanza?
Scaduto il termine massimo – se c’è la volontà di rimediare alla dimenticanza – non è più consentito utilizzare il modello 730. Per fare la dichiarazione fiscale – dal 24 luglio in poi – i contribuenti smemorati possono e devono inviare il modello Redditi Persone Fisiche (o più semplicemente Modello Redditi), quello di cui si servono i titolari di partita Iva.
Dove trovare modelli, dati e informazioni?
Anche il modello Redditi, ricordano gli esperti dell’Agenzia, è disponibile per tutti i contribuenti in versione precompilata (sul sito agenziaentrate.gov.it). Nelle caselle riempite d’ufficio, dal Fisco, sono riportate le stesse cifre e le stesse indicazioni annotate e visibili nel 730 online: dati anagrafici, redditi, detrazioni e deduzioni, imposte a carico, rimborsi… C’è la possibilità di inserire correzioni e aggiunte, in caso di errori e “buchi”. In rete si trovano anche le istruzioni e i modelli Redditi vuoti (reperibili gratuitamente anche nei comuni, se le copie non sono state esaurite).
Quando scade il nuovo termine?
Per distratti e smemorati costretti a ripiegare sul modello Redditi – e per chi lo compila abitualmente – la scadenza è ancora lontana. C’è tempo fino a lunedì 2 dicembre (perché il 30 novembre cade di sabato). Per l’invio, altra indicazione, va usata la procedura telematica e solo quella. Si può optare per il “fai da te”, oppure avvalersi dell’aiuto di un caf o di un professionista abilitato. Ma occhio alle modalità e alle scadenze per gli eventuali pagamenti.
Quali differenze ci sono?
Rispetto al 730, come precisano gli addetti ai lavori, c’è una differenza non da poco. “In generale, i rimborsi con il modello 730 si ricevono direttamente in busta paga, se si ha il sostituto d’imposta. Con il modello Redditi, invece, vengono erogati dall’Agenzia delle Entrate con tempi più lunghi. Stesso discorso anche per i pensionati”. Attenzione poi alle imposte da versare, se non si è a credito. Non saranno scalate dal datore di lavoro (o dall’ente di previdenza), ma le dovrà pagare il contribuente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato. E i tempi sono ridottissimi.
Versamenti: le prossime scadenze?
Chi opta per il modello Redditi, ed è a debito, quando deve pagare le imposte? “Il saldo Ipref 2018 deve essere pagato entro il 31 luglio 2019, con una maggiorazione dello 0.40 per cento a titolo di interesse , perché la scadenza naturale era l’1luglio ed è già passata. Per l’acconto Irpef 2019 ci sono due situazioni- tipo. Se la somma è inferiore a 257,52 euro, si deve dare un solo pagamento entro il 2 dicembre 2019. Se l’importo è superiore, di divide in due rate: la prima è da versare entro il 31 luglio 2019, sempre con la maggiorazione dello 0,40 per cento, e la seconda entro il 2 dicembre 2019. Vanno usati i modelli F24, bisogna fare attenzione ai codici da annotare”. E si i sfora, anche sui pagamento delle imposte? Scattano altre maggiorazioni, commisurate al ritardo. E le cose si complicano ulteriormente. Il consiglio è di chiedere assistenza a un ufficio territoriale della stessa Agenzia o a caf e professionisti abilitati.
Servono le credenziali?
Per la consultazione e la lavorazione del modello Redditi precompilato, online, valgono le stesse regole del 730. Bisogna avere li pass per accedere alle pagine web dell’Agenzia (oppure delegare caf o professionista abilitato) e alla dichiarazione già riempita: servono lo Spid, le credenziali Fisconline, il pin dell’Inps oppure la Carta nazionale dei servizi.
Il 730 già inviato si può correggere? E come?
C’è anche chi ha inviato il 730 nei tempi previsti e si accorge a scoppio ritardato di refusi o omissioni. Si può rettificare e integrare, con varie modalità.
Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, spiega sempre l’Agenzia delle Entrate, per correggerli è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza, caf o professionisti abilitati. In questo caso è necessario compilare il modello 730 rettificativo.
Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di inserire degli oneri deducibili o detraibili, due sono le opzioni:
– inoltrare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, non con il fai da te, ma tramite a un caf o un professionista abilitato (anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate)
– inviare, in alternativa, un modello Redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Se invece il contribuente pensa di aver dimenticato di dichiarare dei redditi, oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella prevista, deve presentare obbligatoriamente un modello Redditi e pagare direttamente le somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta).
Quando si presenta un 730 integrativo, c’è da scrivere nel frontespizio il codice che identifica l’errore commesso nel primo invio.
Si usa il codice 1 se la rettifica riguarda un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.
Si usa il codice 2 nel caso non siano stati indicati tutti i dati relativi al sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio.
Si usa il codice 3 se si sono commessi errori sui dati del sostituto di imposta e errori che riguardano maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.