Dal primo luglio cambiano i modelli da utilizzare per presentare la richiesta degli assegni familiari. I nuovi moduli per l’inoltro delle domande sono già disponibili (online si trovano nei portali inps.it e noipa.mef.gov.it, vengono forniti dai datori di lavoro e sono disponibili presso caf e patronati). Cambiano leggermente anche le soglie di reddito previste per l’accesso a questa misura di sostegno, ritoccate verso l’alto, adeguate all’aumento del tasso di inflazione fatto registrare nel 2017: + 1, 1 per cento.
Come calcolare l’ammontare degli assegni familiari
“L’importo erogato con gli assegni familiari – ricorda Elisa Sacchi, referente dell’Inca Cgil di Milano – varia in relazione ai redditi percepiti, alla tipologia del nucleo familiari e al numero di componenti, con importi e soglie di accesso più favorevoli in casi particolari (nuclei con un solo genitore, presenza di persone disabili)”. Le cifre precise, elaborate in base alle variabili prese in considerazione, sono indicate dalle tabelle messe a punto dall’Inps.
Qualche esempio. Lavoratore con un reddito lordo complessivo sotto i 14.541,59 euro (contro i 14.383,37 dello scorso anno): 137.50 euro al mese se ha un figlio solo, 258.33 se i figli sono due. Nucleo familiare con due genitori che lavorano e due figli minori, con reddito lordo di 25mila euro: 159,75 euro in più in busta paga. Un altro? Genitore single con 20mila euro di reddito e un figlio minore disabile: assegno mensile di 168,33.
Assegni familiari: che cosa sono e a chi spettano
Ricorda l’esperta: “L’Anf – l’assegno per nucleo familiare, come si chiama nel lessico burocratico – è un sostegno economico erogato dall’Inps e destinato alle famiglie di lavoratori dipendenti, lavoratori dipendenti agricoli, lavoratori domestici, lavoratori iscritti alla Gestione separata, titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei Fondi speciali ed ex Enpals, titolari di prestazioni previdenziali, lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto”.
Come calcolare i redditi di riferimento
I redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente. Non rientrano nel conto: i trattamenti di fine rapporto e gli anticipi degli stessi tfr, i trattamenti di famiglia dovuti per legge, le rendite vitalizie erogate dall’Inail, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio, le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali, gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione, l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale, gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70 per cento, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Come e a chi vengono erogati i contributi
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto delll’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività e in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’Istituto che provvede, quando il destinatario è: addetto ai servizi domestici; iscritto alla Gestione separata; operaio agricolo dipendente a tempo determinato; lavoratore di ditte cessate o fallite; beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
I diritti delle coppie unite civilmente e dei nipoti
“La legge Cirinnà sulle unioni civili – ricorda Rebecchi – ha avuto effetti anche su queste prestazioni”. Quando si parla di assegni familiari, le persone che si intendono comprese nei nuclei familiari ammessi al contributo sono: il soggetto che presenta la richiesta, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la parte di un’unione civile in essere (non sciolta), i figli ed equiparati (cioè figli adottivi ed affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati dal precedente matrimonio del coniuge, affidati e i nipoti viventi a carico degli ascendenti anche se non formalmente affidati, cioè nonni e nipoti in mancanza di genitori) con meno di18 anni, quelli di età compresa tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni,i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di lavorare. Nella definizione rientrano anche i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno il diritto alla pensione per i superstiti.
Chi resta fuori dalla concessione
Sono considerati, invece, soggetti non appartenenti al nucleo familiare: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, il partner di un’unione civile che è stata sciolta, il coniuge che ha abbandonato la famiglia; i figli affidati all’altro coniuge/all’altra parte di unione civile o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio), i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, i figli di genitori naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente, i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima, i figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, i figli maggiorenni e maggiorenni inabili coniugati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati, i genitori e gli altri ascendenti.
Che cosa è previsto per i lavoratori extra Ue
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare: solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia; anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se lo Stato d’origine non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri. I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
Come e dove presentare domanda per gli assegni familiari
Se il richiedente ha un’occupazione dipendente, la domanda va presentata al datore di lavoro utilizzando il modello standard previsto. Se il richiedente invece è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali (es. Napsi), la richiesta deve essere inoltrata online all’Istituto. In alternativa si può fare domanda attraverso il contact center (numero 803.164 da rete fissa oppure 06.164164 da rete mobile). Alle pagine web (inps.it), agli operatori e ai consulenti si può fare riferimento anche per avere indicazioni precise sulla documentazione da allegare alla domanda.