Sale l’età per poter chiedere e ottenere l’assegno sociale, la forma di assistenza che nel 1996 ha sostituito la pensione sociale. Il requisito anagrafico previsto dal primo gennaio è passato da 66 anni e 7 mesi a 67 anni tondi, con l’adeguamento alle aspettative di vita, come da riforma Fornero.
Chi ha raggiunto i 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018, prima dell’innalzamento del limite di età, mantiene la possibilità di richiedere e percepire l’assegno sociale indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Assegno sociale e pensione di cittadinanza
Chi percepisce l’assegno sociale potrebbe aver diritto anche alla pensione di cittadinanza, una delle misure che rientrano nel pacchetto con il reddito di cittadinanza e l’opzione quota 100 per l’uscita anticipata dal lavoro. Si tratta di una integrazione economica che consentirebbe alle persone over 65 di portare a casa fino a 780 euro al mese, la soglia di riferimento indicata dal governo per pensionati e assistiti che ora ricevono cifre inferiori. Ma sul punto ancora non ci sono certezze assolute. E sicuramente i fondi disponibili non basteranno per tutti. Ci saranno dei filtri e dei correttivi (ad esempio, chi possiede una casa sarà considerato diversamente da chi è in affitto, avvantaggiato). Un certo numero di persone – la gran parte, secondo i pessimisti – resterà tagliato fuori o avrà somme più basse.
L’Inps, per ora, sul numero di possibili destinatari non si sbilancia. Aspetta di conoscere i provvedimenti ufficiali e tutte le clausole. Anche Elisa Rebecchi, responsabile tecnico dell’Inca Cgil, al momento non è in grado di ipotizzare se e quanti fruitori dell’assegno sociale avranno i soldi extra promessi (quelli necessaria per arrivare al tetto della pensione di cittadinanza, tornando al punto). “La cosa positiva – sottolinea la sindacalista – è che l’assegno sociale è stato confermato e non cancellato. Ancora non possiamo calcolare se e quanti dei beneficiari riceveranno una somma in più, l’integrazione. Staremo a vedere. Il varo delle direttive di legge è imminente. L’aspetto negativo è che, da mesi, un esercito di persone sta vivendo nell’ansia e nell’incertezza, in balìa di annunci, promesse, rettifiche, indiscrezioni”.
Che cos’è l’assegno sociale?
In attesa di ulteriori novità, dopo l’innalzamento dell’età minima e il leggero ritocco della somma corrisposta, ecco le indicazioni generali date dall’Istituto di previdenza, aggiornate con le ultime variazioni. L’assegno sociale – si ricorda sulle pagine web dell’Istituto nazionale di previdenza (inps.it) – è una prestazione economica, erogata a domanda e quindi non automatica, riservata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste anno per anno dalla disposizioni di legge. La concessione prescinde dal versamento o meno di contributi previdenziali.
Che requisiti di reddito bisogna avere?
Per il 2019 il limite di reddito per avere accesso all’assegno è di 5.954,00 euro annui per una persona sola e 11.908,00 euro per il richiedente coniugato. Il contributo non è soggetto a tassazione Irpef. E ha carattere di provvisorietà, legato alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti.
Quanto spetta agli aventi diritto?
L’importo dell’assegno, erogato per 13 mensilità, dal primo gennaio 2019 è salito a 458 euro al mese (da 453). Hanno diritto all’intero assegno donne e uomini non coniugati senza alcun reddito e i coniugati con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno. È invece prevista una cifra ridotta per i single con un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e per i coniugati con un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno. La pensione sociale, riconosciuta a coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è passata invece da 373,33 a 377,44 euro mensili.
Di quali redditi si tiene conto?
Per l’attribuzione o meno dell’assegno sociale vengono prese in considerazione più voci, relative alla condizioni economiche del richiedente e del coniuge: i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;i redditi esenti da imposta; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei Cct e degli altri titoli di Stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; i redditi di terreni e fabbricati; le pensioni di guerra; le rendite vitalizie erogate dall’Inail; le pensioni dirette erogate da Stati esteri; le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi; gli assegni alimentari corrisposti in base al codice civile.
Di quali redditi non si tiene conto?
Non sono invece da includere, per determinare lo stato economico e il diritto alla prestazione: i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi; gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
Quali sono gli altri requisiti richiesti?
Oltre ai requisiti dell’età e della precarietà economica, documentata, bisogna avere la cittadinanza italiana e la residenza in Italia effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni. I cittadini stranieri comunitari, inoltre, devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Sono possibili limitazioni?
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza vengono verificati ogni anno. Il contributo economico non è reversibile ai familiari superstiti, in caso di decesso, e non è esportabile, cioè non può essere erogato all’estero.
Casi particolari: come funziona?
Rispondono dall’Inps, cercando di chiarire le istruzioni online: “La maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale – come detto 66 anni e 7 mesi per il 2018, 67 anni per il 2019 – determina una sorta di ‘cristallizzazione’ del diritto alla prestazione. In altri termini, il soggetto che compie l’età prevista nel corso dell’anno acquista automaticamente il requisito anagrafico per il diritto all’assegno. Un esempio, per capirci. Una persona che ha compiuto 66 anni e 7 mesi a novembre 2018, ma presenta la domanda di assegno sociale a gennaio 2019 (quindi a 66 anni e 9 mesi, età inferiore ai 67 anni previsti nel 2019 ), avrà comunque diritto alla prestazione , avendo raggiunto il requisito anagrafico l’anno precedente, purché naturalmente siano rispettate tutte le altre condizioni”.
Come e dove fare domanda?
La domanda va presentata online all’Inps, attraverso il servizio dedicato (sempre sul portale inps.it). Il manuale con le istruzioni per la compilazione è online.. In alternativa l’assegno sociale può essere richiesto tramite il contact center dell’Istituto (numero 803.164 gratuito da rete fissa, oppure 06. 164.164 da rete mobile) oppure con l’aiuto di intermediari abilitati e dei patronati (sempre per via telematica).