L’incendio al grattacielo di Milano ha posto l’attenzione sulle polizze assicurative che possa coprire dai danni causati da un evento del genere. Se i residenti di Via Antonini rischiano di non aversi riconoscere il risarcimento, è bene fare attenzione ad alcune caratteristi delle diverse polizze in circolazione, a partire da tipologia (condominiali o private), durata, copertura e costi. Ecco cosa c’è da sapere.
L’assicurazione incendio è prevista nel mutuo
Se fino a qualche tempo fa era facoltativa, ormai è diventata obbligatoria la stipula di una polizza contro incendio e scoppio, per accedere a un finanziamento come il mutuo. Fanno eccezione i prestiti chiesti a una banca per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in affitto. Prevede il versamento di una quota annuale per coprire le spese relative ai danni causati da un eventuale sinistro che abbia a che fare con un incendio o uno scoppio
Le cifre sono in genere piuttosto contenute (30/50€ al mese) oppure può essere versato l’intero importo al momento della sottoscrizione del mutuo. Alcuni istituti, però, le offrono comprese nelle rate del finanziamento: occorre controllare l’indice sintetico di costo (ISC) per conoscerne i dettagli.
Quanto dura?
Le polizze legate al mutuo decadono con l’estinzione del mutuo. Se fosse stato pagato l’intero importo a inizio finanziamento e l’estinzione fosse anticipata, è possibile chiedere il rimborso della quota non goduta.
Cosa copre l’assicurazione?
Esistono alcune garanzie obbligatorie e altre accessorie, cioè facoltative. Rientrano nella prima categoria la copertura da incendio totale o parziale; esplosione di impianti domestici guasti o perdita di gas; fulmini; crolli; scariche di corrente; danni all’immobile causati da fumo, gas e vapori. Tra le garanzie accessorie ci possono essere copertura danni da eventi atmosferici o da danni causati da eventi sociopolitici. La compagnia, in caso di sinistro, risarcire i costi di riparazione o ricostruzione dell’immobile o paga una somma pari al valore dei beni andati distrutti o persi, o degli impianti danneggiati.
Niente indennizzo se c’è colpa individuale
A risarcire è la compagnia assicurativa (non la banca direttamente), in base al valore commerciale della casa oppure, con un massimale – laddove previsto – che rappresenta una cifra massima che prescinde dal valore dei beni persi. Attenzione, però, alle cause dell’incendio: il risarcimento avviene previa perizia e se emerge che le cause non sono attribuibili a evento fortuito, non ci sarà indennizzo. Per esempio, se c’è stata una colpa individuale, come incuria o disattenzione (si è lasciato il fuoco acceso, gli elettrodomestici erano difettosi e hanno causato corto circuito, la caldaia non era stata sottoposta a regolare manutenzione, ecc.) decade l’obbligo di risarcimento.
L’assicurazione condominiale contro gli incendi non è obbligatoria
«Il condominio non è tenuto per legge ad avere una polizza, ma è buona norma averne una. Si può fare una proposta all’assemblea condominiale e se approvata incaricare l’amministratore di fare una ricognizione e recuperare qualche offerta. È fondamentale personalizzare la polizza globale fabbricati e di responsabilità civile in base alle esigenze e ai rischi specifici del condominio, sia quanto alle coperture che quanto agli importi degli indennizzi e delle eventuali franchigie» spiega Altroconsumo.
Nella maggior parte dei casi, le assicurazioni riguardano proprio danni causati da incendi nelle parti comuni. Per quelli originati all’interno di singoli appartamenti, occorre una verifica della copertura, non sempre prevista. Anche in questo caso, poi, le polizze escludono risarcimento per danni per dolo o per colpa grave.
Che validità ha?
In caso di edificio di nuova costruzione, la polizza assicurativa di un condominio ha validità di 10 anni, poi andrà rinnovata scegliendo le condizioni e l’estensione che si ritengono più adatte alle esigenze dei condòmini.
Quali danni sono coperti?
Come per le polizze legate ai mutui, in genere anche quelle condominiali prevedono un risarcimento in base al danno che risulta da una perizia, a sua volta connesso al valore dei beni andati perduti. A questo proposito, come ricorda Altroconsumo, vanno distinte «le polizze a valore intero, che coprono una somma pari al valore reale delle cose assicurate (meglio, in questo caso, farsi aiutare da un perito per la stima e aggiornarla periodicamente, dato che il valore di casa e altri beni potrebbe variare)» e quelle «a primo rischio assoluto, in cui la cifra di indennizzo massima è predeterminata e non dipende dal valore della casa e dei beni. Si tratta di una formula non sempre possibile, ma senz’altro più semplice e che non lascia appigli all’assicurazione per cavillare sulla stima dei beni».
L’amministratore responsabile dell’impianto antincendio
Sempre restando nell’ambito delle polizze condominiali, va ricordato che è compito dell’amministratore vigilare sulla corretta e periodica manutenzione dell’impianto antincendio dello stabile, perché in caso contrario potrebbe incappare nel reato previsto dall’articolo 1130 del codice civile, che prevede (comma 4) che sia suo dovere «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio».
Attenziono a non “sottoassicurarsi”
Gli esperti di Altroconsumo forniscono anche una serie di consigli per evitare brutte sorprese. Per esempio, evitare si “sottoassicurarsi”, «cioè di coprirsi per un valore troppo basso, perché – in caso di sinistri – ti ritroveresti con un rimborso troppo inferiore rispetto a quanto vale la tua casa o i tuoi beni. Questo consiglio vale per entrambe le comuni formule di polizza».
Non c’è il doppio risarcimento
Un altro dettaglio, che però è importante, è quello di verificare sempre che cosa copre la polizza del condominio. «In caso di coperture doppie, infatti, non c’è doppio risarcimento, proprio perché l’indennizzo totale non può superare l’ammontare del danno subito».