Finalmente è ufficiale: anche i bolli auto non pagati rientrano tra i debiti con il Fisco cancellati grazie al provvedimento “strappacartelle”, varato lo scorso dicembre dal Governo. A confermarlo è la Commissione tributaria regionale delle Marche: a settembre ha infatti stabilito con una sentenza che la tassa automobilistica rientra nella sanatoria, pur essendo di competenza regionale. Ecco cosa succede se si ha un pagamento in sospeso.
Come funziona
«La legge 136/2018 prevede che vengano annullati automaticamente i debiti con l’Erario fino a 1.000 euro (inclusi sanzioni e interessi) la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. La sanatoria vale per tutti, indipendentemente dal reddito, ed è automatica, cioè non bisogna fare nulla» spiega l’avvocato Stefania Lazzaro, consulente di Federcontribuenti. «Anche le cartelle esattoriali relative ai bolli non pagati sono da considerare condonate, bisogna però verificare sul documento che la “data di iscrizione a ruolo” della cartella sia compresa tra il 2000 e il 2010. Per essere sicuri che il debito è stato cancellato, si può consultare sul sito agenziaentrate.gov.it il proprio cassetto fiscale. Chi non ha le credenziali per entrare nell’area riservata del sito può rivolgersi al commercialista, a Federcotribuenti o a un Caf».
Cosa fare se hai già versato
Niente paura: la norma prevede che le cartelle relative al periodo 2000-2010, pagate dopo il 24 ottobre 2018, verranno rimborsate in automatico se non hai altre pendenze con il Fisco. In caso contrario, l’importo verrà sottratto dalle somme che devi allo Stato.
Cosa fare se ti arriva ugualmente la cartella o il sollecito
In alcuni casi, nonostante l’entrata in vigore del decreto, il Fisco ha continuato nell’ultimo anno a notificare le cartelle relative al periodo 2000-2010 e a sollecitare i pagamenti dei bolli. «Purtroppo, in questi casi la cartella non va ignorata» spiega l’esperta. «Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha provveduto a cancellare in automatico il debito, deve pensarci l’autorità giudiziaria». Il provvedimento va quindi impugnato entro 60 giorni davanti al giudice tributario.