Bonus baby sitter, si cambia. Con una circolare, l’Inps ha spiegato chi ne ha diritto, ma soprattutto ha chiarito che non è incompatibile con il congedo parentale. Insomma, anche se si intende stare a casa con il congedo, si può chiedere il bonus baby sitter, da utilizzare anche per asili nido e centri estivi, se pur in misura ridotta. Si può usufruire dell’assegno anche se l’altro genitore è in cassa integrazione. Ecco come funziona e chi ne ha diritto.
Bonus baby sitter “raddoppiato”
Inserito nel decreto Rilancio (34/2020), il contributo prevede un importo massimo di 1.200, raddoppiato rispetto ai 600 euro stabiliti con il Cura Italia. La cifra sale a 2.000, invece dei precedenti 1.000, per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato, della sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati nell’emergenza Covid-19.
Il bonus serve a pagare baby sitter, asili nido e centri estivi, aperti dal 15 giugno, con alcune novità a partire dall’alternanza con il congedo parentale.
Bonus e congedo parentale: si possono chiedere entrambi
È una delle principali novità chiarite dalla circolare dell’Inps dopo che si era creata confusione nelle scorse settimane. In un primo tempo, infatti, era previsto che il bonus non potesse essere richiesto da chi aveva fatto domanda (o usufruito) del congedo parentale per emergenza Covid, né da chi fosse in cassa integrazione o disoccupazione. Insomma, non bisognava aver ricevuto di alcuna forma alternativa di sussidio o misura di sostegno.
Ora si cambia: un genitore può chiedere sia il congedo parentale “speciale” per emergenza sanitaria (previsto fino a un massimo di 30 giorni con retribuzione al 50%) sia il bonus, ma in misura “ristretta”. In pratica i giorni di congedo scendono a un massimo di 15 e il bonus si dimezza da 1.200 a 600 euro (o 1.000 euro per i lavoratori del comparto sanitario e sicurezza/difesa).
Cosa succede se si è già chiesto il congedo?
Una delle domande principali ora riguarda come conciliare il bonus con il congedo già richiesto o goduto. Chi è già stato a casa per meno di 15 giorni può chiedere il contributo per asili, baby sitter o centri estivi, pari a 600/1.200 euro, mentre chi ne ha usufruito per un numero maggiore di giorni non potrà fare domanda adesso anche per il voucher. Se non si è utilizzata nessuna delle due misure, si avrà diritto al massimo dell’assegno (1.200/2.000 euro), ma senza congedo.
«In concreto si dà la possibilità di alternare le due misure, con l’unico limite di ridurne la portata. 15 giorni al massimo di congedo e 600 di voucher, che diventano 1.000 per gli operatori sanitari, della sicurezza e difesa» conferma Antonello Orlando della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
Bonus e cassa integrazione
Un altro punto delicato riguarda la compatibilità del bonus con la cassa integrazione. Anche in questo caso aumenta la flessibilità: il voucher può essere chiesto da chi è in cassa integrazione, purché sia “a ore”, dunque parziale. Spetterà dunque a chi si è visto ridurre parzialmente l’orario lavorativo (o i giorni) e, di conseguenza, lo stipendio. Non potranno farne richiesta, invece, coloro che sono in cassa integrazione “a zero ore”, quindi per cessata attività o sospensione totale, dunque non lavorano.
«Il senso è lo stesso e c’è coerenza con quanto deciso finora: se uno dei due genitori non lavora, non viene ravvisata la reale necessità di un sostegno nell’accudimento dei figli, perché può occuparsene chi è a casa. Diverso il discorso per il lavoro agile» spiega Orlando.
Bonus e smart working
La circolare Inps non cambia nulla per quanto riguarda la condizione di chi è in smart working. L’obiettivo del bonus, infatti, è quello di sostenere i genitori che si trovano in difficoltà nel coniugare il lavoro (anche da casa) e la gestione dei figli. «Anche nel caso del voucher baby sitter valgono le regole previste per il congedo Covid, quindi ne possono fare richiesta alternata anche i lavoratori agili» spiega il consulente del lavoro.
Alternanza Baby sitter e centri estivi
Come chiarito ancora dall’Inps con la recente circolare, il bonus può essere utilizzato sia per il servizio di baby sitting sia per l’iscrizione ad asili nido o centri estivi, sia per entrambi i servizi fino alla cifra massima prevista. Il pagamento della baby sitter avviene tramite il Libretto Famiglia (vedi qui come funziona), presentando apposita domanda presso il sito dell’Inps, mentre per asili e campus l’importo a cui si ha diritto viene accreditato direttamente al genitore che ne fa domanda. Va in ogni caso prodotta la documentazione che attesta l’iscrizione del figlio o dei figli alla struttura educativa/ricreativa.
Misura per gli under 12
Hanno diritto al bonus tutte le famiglie con figli con età fino ai 12 anni. In caso di più figli «il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare» chiarisce l’Inps. L’assegno può essere chiesto anche da genitori affidatari. In caso di minori con disabilità, cade il limite anagrafico, quindi può essere chiesto anche per figli di età maggiore.
Fino a quando si può chiedere il bonus?
Il bonus può essere chiesto per sostenere le spese di gestione dei figli presso campus, asili o tramite baby sitter fino al 31 luglio 2020. Non vale, dunque, per campus estivi frequentati dai figli ad agosto: «questo è un po’ un limite perché non tiene conto dei genitori che lavorano in quel mese – osserva Orlando – È invece posticipata la scadenza per ultimare le procedure sul portale dell’Inps, che sono un po’ più complicate, per chi paga la baby sitter tramite il Libretto Famiglia. In questo caso si ha tempo fino al 31 dicembre, ma sempre per prestazioni avvenute entro il 31 luglio» conclude Orlando.