Chi in passato non ha pagato il canone Rai, ed è stato sanzionato, se la caverà senza conseguenze. Tutto archiviato, spazzato via. E senza sborsare un centesimo. Anche la Cassazione ne ha preso atto e lo ha confermato, con una decisione arrivata il 30 aprile. I vecchi debiti pendenti col Fisco sono cancellati automaticamente, in toto.
Anche le cartelle esattoriali relative alla gabella sulla tv pubblica – appesantite da multe e interessi – rientrano in pieno nel pacchetto di provvedimenti della “pace fiscale”. Il colpo di spugna che annulla d’ufficio tutti i debiti sotto i mille euro – lo stralcio, in burocratese – riguarda pure le pendenze relative all’abbonamento televisivo non versato. Non solo. Il tetto di mille euro non si riferisce all’intero ammontare della cartella, ma ad ogni singolo importo iscritto a ruolo (va presa in considerazione la sola voce canone, se la cartella include anche cifre relative ad altre imposte).
Quali multe vengono sanate
Attenzione però ai tempi. La sanatoria generale, come ribadito dalla Suprema corte, copre gli arretrati, cioè le posizioni e le pratiche affidate agli agenti della riscossione (in primis l’Agenzia delle entrate Riscossione, l’ex Equitalia) nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (e scampate alla prescrizione, che è un altro motivo di annullamento).
Un bel risparmio, comunque, per i furbetti “graziati”. Nella storia vagliata dalla Cassazione, ad esempio, la somma richiesta per il mancato pagamento del canone tv (e adesso spazzata via) era lievitata a 568,61 euro. Il canone attuale, si ricorda, è fermo a 90 euro.
Dal 2011 in poi nessuna sanatoria
Per gli evasori delle annate più recenti non cambia nulla, non a questo giro. Tolleranza zero. Se individuati, e se la macchina della riscossione forzata è stata messa in moto dal 2011 in poi, saranno perseguiti e chiamati a pagare il dovuto, con tutte le maggiorazioni previste. Con il sistema in vigore dal 2016 – l’addebito del canone sulla bolletta della luce, con la presunzione del possesso della tv – sarà più difficile eludere le verifiche incrociate e farla franca. O almeno così sostengono gli addetti ai lavori.
Chi ha diritto a non pagare
Chi non ha la televisione, e giustamente non vuole pagare il canone né incorrere in spiacevoli conseguenze, deve attivarsi di persona (così come gli eredi di persone defunte, alle quali siano rimaste intestate le bollette elettriche). Tocca ai diretti interessati mandare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione formale di non possesso, utilizzando i moduli ad hoc e seguendo le istruzioni (reperibili nei siti agenziaentrate.gov.it e rai.canone.it). La dichiarazione di non possesso inviata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dall’1 luglio dell’anno precedente, ha effetto per un anno intero. Se si invia l’autocertificazione tra l’1 febbraio e il 30 giugno, invece, l’esonero dal pagamento è “solo” per il secondo semestre dell’anno. Se si continua a non avere un apparecchio tv, la dichiarazione va presentata ogni anno.
Esentati gli over 75 in difficoltà economiche
Per gli anziani di età pari o superiore a 75 anni con un reddito sotto gli 8mila euro, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Anche in questo caso non c’è nulla di automatico (come invece è per la sanatoria). Occorre presentare la dichiarazione sostitutiva standard, sempre facendo attenzione ai tempi: entro il 30 aprile per essere esonerati tutto l’anno, entro il 31 luglio per essere esonerati dal secondo semestre in avanti. Poi, però, si può stare tranquilli. L’esonero è perenne. Non bisogna rifare la pratica ogni anno. Se però si perde il requisito economico, se cioè il reddito sfonda quota 8mila, il canone andrà versato.
Rimborsi solo su richiesta
Nemmeno i rimborsi, ove previsti, procedono d’ufficio. È sempre l’interessato a doversi attivare (tutte le info e la modulistica sempre in agenziaentrate.gov.it e canone.rai.it), se vuole recuperare cifre non dovute o richieste per errore.