La presunzione di possesso del televisore domestico scatta solo a partire dal 2016 e non può essere utilizzata per contestare e recuperare canoni Rai non pagati in passato. Ma questo non vuol dire che ci sarà un condono tombale per i “vecchi” evasori. Restano infatti salve le azioni di recupero degli abbonamenti arretrati avviate dal Fisco prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2016, con la quale è stato introdotto l’addebito rateale dell’imposta tv nelle bollette elettriche.
Le precisazioni arrivano dal viceministro dell’Economia Enrico Zanetti, in risposta all’interrogazione parlamentare presentata da deputati di Sel e Sinistra italiana. Chi non ha il televisore lo potrà dichiarare con un’autocertificazione, con modalità che dovranno essere stabilite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. “Il provvedimento – garantisce Zanetti – è in corso di definizione”. In nessun caso la macchina della riscossione forzata userà le bollette della luce per contestare arretrati e multe ai furbetti del canone pre 2016, il 37 per cento degli utenti, secondo gli ultimi dati resi noti dalla Regione Piemonte.
Donna moderna, intanto, ha rivolto alcune domande all’Agenzia delle Entrate sui casi più spinosi. Ecco cosa ci hanno risposto.
1. La bolletta della luce è intestata al marito, il canone tv lo ha sempre pagato la moglie. L’addebito sarà a carico del consorte, in bolletta. Ma la partner corre il rischio di subire un accertamento o di ricevere una multa in automatico?
“L’addebito è esclusivamente a carico dell’intestatario della fornitura di energia elettrica. Il canone di abbonamento, infatti, è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria dimora o residenza, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. La moglie non riceverà alcun accertamento in quanto l’abbonamento sarà automaticamente intestato al titolare dell’utenza elettrica”.
2. Casa plurifamiliare con un solo contatore della luce e una tv per ciascuna famiglia. Supponiamo che i nuclei familiari presenti, distinti anagraficamente, siano tre. Una famiglia, l’intestataria del contratto collettivo della luce, paga il canone televisivo con la bolletta elettrica. E le altre due?
“Il pagamento dell’imposta da parte delle altre due famiglie dovrà essere effettuato con le modalità tradizionali (cioè il bollettino postale)”.
3. Casa con tre studenti fuorisede, in affitto condiviso. Il contratto della luce è intestato al proprietario dell’appartamento, dove c’è un televisore solo. Chi e come paga l’abbonamento Rai?
“In questo caso dovrà essere corrisposto un solo canone tv. Il pagamento sarà effettuato, con le modalità tradizionali, da parte degli affittuari”.
4. Allo stesso indirizzo ci sono la residenza anagrafica di una famiglia e la sede della partita iva del capofamiglia. Quanti canoni paga lo stesso soggetto? E in che forma?
“Il canone è uno solo e si paga con l’addebito nella fattura elettrica. Se però il televisore è installato presso un’attività commerciale, o comunque fuori dell’ambito familiare, è dovuto il canone di abbonamento speciale, la cui disciplina non è stata modificata dalla legge di Stabilità 2016”.
5. Saranno le stesse compagnie elettriche a comunicare all’Agenzia delle Entrate che l’utente non ha provveduto a pagare il canone?
“Le imprese elettriche trasmetteranno all’Agenzia una comunicazione contenente, per ciascun contribuente, le informazioni relative al pagamento del canone. Termini e modalità di tale comunicazione saranno previsti da un apposito decreto ministeriale”.