La “pace fiscale”, dichiarata dal Governo per decreto-legge, è diventata operativa. E così la macchina per la “rottamazione ter”, cioè la procedura agevolata per estinguere i debiti contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento. Si potranno estinguere i debiti col Fisco, senza sanzioni e senza interessi di mora, e con la possibilità di dividere gli importi dovuti fino a 10 rate spalmate su 5 anni. 

A chi interessa la “rottamazione ter”?

Possono fruire dei benefici previsti dalla “rottamazione ter” i contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione (ad esempio ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate – Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Fanno eccezione i singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni): tutti questi saranno annullati d’ufficio, senza dover presentare alcuna domanda e senza costi per il contribuente. Restano escluse anche le cartelle prescritte, decadute. La prescrizione è di 5 o 10 anni, in relazione al tipo di tributo, ma può essere allungata a dismisura con l’emissione di atti interruttivi. E non è automatica. Va fatta rilevare dal contribuente.

Quali sono i vantaggi per chi aderisce alla rottamazione?

Chi decide di aderire alla rottamazione, tecnicamente una “definizione agevolata” delle questioni in sospeso, non dovrà pagare le sanzioni e gli interessi di mora o le maggiorazioni previste (queste ultime legate alle multe stradali), ma “solo” la cifra base. Il beneficiario avrà la facoltà di scegliere se versare il dovuto in un’unica soluzione o se dividere la somma in 10 rate ripartite in 5 anni. Se si procede con la rateizzazione, non se si opta per l’esborso una tantum, è applicato un tasso di interesse ridotto rispetto al passato (pari al 2 per annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5 cento come previsto precedentemente).

I tempi della “rottamazione ter”

Per usufruire della nuova definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Se si sceglie di pagare a rate, opzione non obbligatoria, le scadenze sono il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è il 31 luglio 2019.

Chi può usufruire della definizione agevolata

Possono  aderire alla nuova Definizione agevolata 2018  anche i contribuenti che in passato avevano scelto la “prima rottamazione” (e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione) o la “rottamazione bis” (solo se risultano integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018). Anche chi ha già versato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per effetto di precedenti pagamenti, potrà beneficiare della “rottamazione ter” e quindi dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora (presentando la domanda di adesione sempre entro il 30 aprile 2019).

Come aderire alla nuova rottamazione

Per rientrare nella “rottamazione ter” – entro il 30 aprile 2019, come detto – bisogna presentare una dichiarazione ad hoc, scegliendo una delle due opzioni previste:

– alla casella Pec della Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018 compilato, con una copia  del documento di identità, tramite posta elettronica certificata;

– presso gli sportelli tradizionali di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia), con la consegna del Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Coloro che hanno già aderito alla “rottamazione bis” (e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018 pagando l’importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) non dovranno presentare alcuna dichiarazione di adesione: saranno automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione ter” e per saldare le rate residue avranno gli stessi tempi e non quelli “vecchi”.

Che cosa succede dopo aver presentato la domanda

Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2019 comunicherà l’accoglimento della richiesta di adesione (o il rigetto), indicherà le somme dovute e le scadenza delle eventuali rate e fornirà bollettini per i pagamenti. Eventuali procedure di recupero già partite, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, verranno bloccate. Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Dove trovare altre informazioni e i modelli

Altre informazioni sulle modalità di adesione e i modelli da utilizzare sono reperibili sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (agenziaentrateriscossione.gov.it), dove si trovano anche le istruzioni per la compilazione dei moduli e le  faq. Sul portale è possibile anche verificare la propria posizione debitoria. A disposizioni degli utenti c’è poi un contact center: 06.0101. In sede di conversione del decreto-legge sulla pace fiscale, potrebbero essere introdotti aggiustamenti e modifiche: gli emendamenti in discussione sono pro contribuenti o riguardano la prescrizione.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Intanto sono diventate operative, con scadenze in tempi molto più stretti, anche le regole per la definizione agevolata degli atti dei procedimenti di accertamento (in parole povere le carte iniziali relative a controlli e le verifiche su dichiarazioni dei redditi, Iva, tasse nazionali…) emessi dalla Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane e non ancora definiti al 24 ottobre 2018. Si tratta di avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione, purché non impugnati.

Sono integralmente e complessivamente da pagare tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, ad eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.

Attenzione ai termini per i pagamenti

Le scadenze entro cui effettuare il versamento, necessario per il perfezionamento della definizione agevolata, sono diverse in base al tipo di atto:

– per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018 oppure, se più ampio, coincide con il termine utile per la proposizione del ricorso;

– per gli inviti al contraddittorio il termine per il versamento in unica soluzione o della prima rata scade il 23 novembre 2018;

– gli accertamenti con adesione possono essere definiti versando i tributi e i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento.

In caso di rateazione, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni trimestre. Per ogni atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23 e deve essere consegnata la ricevuta del pagamento.