A gennaio il Consiglio della Ue e il Parlamento europeo hanno trovato un accordo per introdurre ufficialmente il congedo di paternità per i neo padri, ad oggi non previsto da alcuna legge europea. La direttiva dovrà essere approvata formalmente. Poi i singoli Stati avranno tre anni per adeguarsi, tenendo conto dello standard minimo indicato: i papà e le figure equivalenti al secondo genitore (nel caso siano riconosciute dalle leggi nazionali) potranno chiedere almeno 10 giorni di astensione dal lavoro e di tempo libero da passare con un figlio subito dopo la nascita (o l’adozione/affidamento) o comunque nei primi mesi di vita.
Il congedo papà
Di fatto il “congedo papà” esiste già, in Europa e fuori dai confini continentali, declinato in varie forme. In Italia si sta sperimentando da sette anni, con continue modifiche sulla durata. Le disposizioni in vigore per il 2019 prevedono 5 giorni (anche non continuativi) di congedo obbligatorio e retribuito, più un giorno facoltativo pagato (alternativo al congedo di maternità della mamma). Per i bimbi nati l’anno scorso (o adottati/affidati) i giorni concessi rimangono 4 (più uno facoltativo), così come era stato previsto.
Gli statali tagliati fuori
L’Inps, anche per questa misura, è il referente per i lavoratori dipendenti del settore privato, gli autonomi e gli iscritti alla propria Gestione separata. Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, per adesso esclusi dalla misura, l’Istituto precisa che ancora non ci sono disposizioni ad hoc: “Il ministro per la Pubblica amministrazione – per sbloccare il tutto – dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina”, estendendola anche a statali e affini. Ai padri lavoratori di categorie professionali coperte da specifiche casse previdenziali (come medici, giornalisti, avvocati e così via) conviene rivolgersi ai propri delegati sindacali, comparto per comparto, per sapere se il “congedo papà” esiste oppure se ci sono altre forme di sostegno. “Previsioni specifiche, va verificato caso per caos, potrebbero esserci nei contratti di lavoro o negli accordi aziendali”.
Decorrenza e durata
Il congedo papà è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice (o anche successivamente, purché sempre entro cinque mesi dal parto) o la permanenza a casa della mamma non lavoratrice. L’astensione obbligatoria dal lavoro – spiega l’Istituto nazionale di previdenza per i padri è “un diritto autonomo e pertanto si aggiunge quello della madre, cioè spetta comunque indipendentemente dal diritto della partner al proprio congedo di maternità”. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità (si tratta di due diverse misure). Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità (rientrando al lavoro 24 ore prima).
Quanto spetta
Il padre lavoratore dipendente percepisce, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 per cento della retribuzione. Il requisito di base? Il genitore deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.
Quando fare domanda
L’interessato deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Il preavviso si calcola in base alla data presunta del parto.
A chi presentare la richiesta
La richiesta di congedo papà obbligatorio va presentata all’Inps dai lavoratori per i quali l’Istituto eroga l’indennità direttamente. Se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, basta comunicare la fruizione del congedo a quest’ultimo, senza dover mandare la richiesta all’Istituto di previdenza. Sarà il “principale” a fare le dichiarazioni previste.
Come fare domanda
Quando è l’Inps a pagare direttamente, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato del portale istituzionale (inps.it). In alternativa si può passare dal Contact center ufficiale ( al numero 803.164 gratuito da rete fissa oppure allo 06 164.164, a pagamento da rete mobile) o da enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
Il congedo di paternità sostitutivo
Il congedo papà non deve essere confuso con il congedo di paternità sostitutivo, previsto per lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione separata. Quando la madre non può usufruire del tradizionale congedo maternità (5 mesi obbligatori), subentra il partner: spettano cioè al padre il diritto all’astensione dal lavoro e l’indennità economica. Succede, indipendentemente dal fatto che la madre sia o non sia una lavoratrice, quando: la mamma perde la vita o ha una grave infermità; la mamma non riconosce o abbandona il figlio; il figlio è dato in affidamento esclusivo al papà; la mamma, se il figlio viene adottato o preso in affidamento, rinuncia in tutto o in parte al congedo.
Quanto spetta
Durante i periodi di congedo paternità – come avviene per quello di maternità – il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’80 per cento della retribuzione media globale giornaliera, calcolata sulla base del periodo di paga più recente. La quota è la stessa per gli autonomi. Per gli iscritti alla Gestione separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, la somma è pari all’80 per cento di 1/365 del reddito.
Il congedo parentale
Altra cosa ancora è il congedo parentale, un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuta ai lavoratori dipendenti, madri e padri adottivi/affidatari, per ogni minore adottato/affidato. Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale, ecco l’aspetto economico, il lavoratore percepisce un’indennità sostitutiva della retribuzione, in presenza di alcune condizioni.
A chi spetta e a chi no
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps anche per la maternità (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) e ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati impiegati per almeno 51 giornate (nello stesso anno o nell’anno precedente). Non spetta ai lavoratori disoccupati, sospesi o assenti dal lavoro senza retribuzione, e neppure ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori addetti a servizi domestici e familiari (colf e badanti).
Che cosa spetta
Il congedo parentale può essere richiesto da entrambi i genitori entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e comunque non oltre il compimento del 18simo anno di età del minore stesso. La durata è variabile.
Periodo complessivo tra i genitori: i genitori hanno diritto complessivamente, ad un periodo di congedo parentale non superiore a 10 mesi. Tale limite è elevato ad 11 mesi qualora il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale
Periodo individuale per ciascun genitore: entro il limite dei 10 (o 11) mesi, ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi; il periodo individuale del padre può essere elevato a 7 mesi qualora fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
Genitore solo: nel caso in cui l’altro genitore è morto o gravemente infermo o ha abbandonato il figlio, oppure nel caso in cui il figlio sia stato affidato esclusivamente al genitore richiedente, il genitore solo ha diritto a fruire di congedo parentale fino a 10 mesi.
Quanto spetta
Durante i periodi di congedo parentale il lavoratore ha diritto a percepire, fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità economica pari al 30 per cento della retribuzione giornaliera, calcolata sulla base dell’ultimo mese di lavoro. Nel caso in cui i genitori abbiano complessivamente fruito di sei mesi di congedo parentale, l’indennità per i mesi ulteriori (ossia per il settimo, l’ottavo e così via) è corrisposta a condizione che il reddito annuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione annualmente stabilito dalla legge. Lo stesso limite di reddito si applica per qualsiasi periodo di congedo parentale (quindi anche nel caso in cui si tratti del primo mese) fruito tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Info e istruzioni per l’uso
Per richiedere informazioni più dettagliate e presentare le richieste, come per gli altri tipo di congedo, a disposizione ci sono il sito Inps, il Contact center e i patronati.