Da novembre 2018 cominceranno a scadere i termini per “risvegliare” ed esigere i conti dormienti, a iniziare da quelli di vent’anni, i più vecchi. Si tratta di somme depositate o investite che non vengono toccate da almeno 20 anni. Se non faranno domanda, dal prossimo novembre i titolari o – più probabilmente – i loro legittimi eredi dovranno dirgli addio. Occorre quindi muoversi prima della scadenza e presentare domanda in tempo utile, da qui a metà autunno, pena la perdita del diritto all’incasso. Lo ricorda il ministero dell’Economia e delle finanze.
Cosa sono i conti dormienti?
La categoria “rapporti dormienti” o “conti dormienti”, rammenta sempre il Mef, non comprende solo conti correnti postali e bancari, libretti di risparmio e depositi. Include anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari non riscossi. Restano fuori le polizze assicurative in letargo (con termini di prescrizione differenti e con una procedura a parte). Altra precisazione: “Quelli di prossima scadenza sono i conti affluiti al Fondo rapporto dormienti nel 2008 e non movimentati per dieci anni ininterrotti a partire dal 1998, cui vanno aggiunti i dieci anni di prescrizione. Verranno liquidati gli importi sopra i 100 euro, mentre per somme inferiori non si procede. Per i conti dormienti da meno anni – ulteriore indicazione – i tempi massimi per le richieste sono più lontani. La trafila per l’incasso sarà la stessa, spostata in avanti”.
Come si riscuotono i conti dormienti?
Gli intestatari o i loro eredi, per entrare in possesso dei “tesoretti” in letargo da un ventennio, devono fare richiesta nelle prossime settimane. Le procedure di rimborso sono state affidate a Consap spa (www.consap.it), la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, controllata toltalmente dal Mef. Le domande vanno inoltrate per via telematica tramite Portale unico (www.portale.consap.it/), oppure con una raccomandata a/r (Consap spa, via Yser, 14, 00198 Roma) o una raccomandata a mano consegnata alla sede centrale della società (stesso indirizzo). La procedura, tolti i costi del servizio postale, è completamente gratuita ed è la medesima anche per i conti più recenti. Gli interessi sulle somme restituite non vengono pagati.
Come verificare l’esistenza di conti dormienti
A casa non arriverà alcun avviso. Per sapere se esista o meno un “conto dormiente” da recuperare e incassare, in giacenza dal periodo compreso tra 1998 e 2008, gli interessati si devono attivare di propria iniziativa. Il sistema di ricerca, online, è di agevole uso. I potenziali beneficiari possono consultare il data base contenuto nel sito ufficiale della stessa Consap (andare in “servizi all’economia” dalla home page, poi selezionare l’opzione “cerca rapporto dormiente”) inserendo dati anagrafici di base, propri o di un parente, o anche solo un cognome. Bisogna avere solo un po’ di pazienza: la selezione si fa per un solo anno alla volta.
Attenzione a non andare fuori tempo massimo
Attenzione. I “conti dormienti” non reclamati e “scaduti”, poi, passeranno definitivamente alle casse dello Stato. Di che cifre si parla? Fino ad oggi, riporta Repubblica.it, a fronte di 2 miliardi di euro “dimenticati” sono stati rimborsati 223 milioni di euro “risvegliati”. I milioni rimessi in gioco entro novembre sono 673 (al lordo delle restituzioni già effettuate).
Dove chiedere informazioni
Consap, attraverso le pagine web, comunica che gli uffici dedicati all’attività di rimborso dei Rapporti dormienti non sono aperti al pubblico. Informazioni e chiarimenti vanno richiesti al numero 06.85796866 attivo di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sul portale ufficiale si trovano le istruzioni di massima.
Chi può ottenere la restituzione dei soldi
Possono ottenere la restituzione di somme affluite al Fondo: i titolari dei “rapporti dormienti” e gli “aventi causa”, ad esempio gli eredi; gli ordinanti degli assegni circolari e i loro aventi causa entro dieci anni dalla data di emissione del titolo (che scendono a tre per i beneficiari).
Nel caso di più soggetti (più eredi o più titolari del conto): la domanda può essere presentata da uno di loro, munito dell’originale della delega alla trattazione della pratica e della copia del documento del delegante in corso di validità; il rimborso può essere effettuato in favore di uno degli aventi diritto, con una delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi (autenticata dai competenti uffici comunali) oppure in possesso dell’originale della procura notarile all’incasso.
In aiuto le associazioni di consumatori
L’Unione nazionale consumatori, così come altre organizzazioni di paladini degli utenti, è a disposizione per consulenze e supporto.