La storia di Lilli e Teresa
La sua compagna scompare all’improvviso, dopo ventitré anni di vita comune, ma senza nessun legame a unirle davanti alla legge. Il giudice, otto anni dopo, condanna l’Inps a versarle la pensione di reversibilità con effetto retroattivo. Accade a Manfredonia, grazie a una storica pronuncia del Tribunale di Foggia che apre la strada al riconoscimento del trattamento pensionistico per le coppie gay anche nel periodo antecedente all’avvento della legge Cirinnà, la n.76/2016.
Due diritti negati, un risarcimento
La pronuncia del tribunale foggiano (sentenza n.4203/2019), emanata il 16 ottobre scorso, è importante perché in un certo senso “risarcisce” Lilli. Anzitutto del diritto, a lungo negato, di essere ufficialmente considerata la compagna di Teresa, con tutte le conseguenze che da questo “status” discendono per legge. Prima del 2016 infatti, nel nostro paese non c’era modo di formalizzare in alcun modo una relazione gay. Anche se due donne avevano firmato davanti a un notaio un atto con il quale si nominavano eredi a vicenda e chiedevano di essere inserite nello stesso stato di famiglia. E poi perché le attribuisce il diritto al trattamento economico della pensione di reversibilità con effetto retroattivo. Anche cioè per il periodo precedente alla legge Cirinnà, che lo avrebbe introdotto, cinque anni dopo la scomparsa di Teresa.
La sentenza è ormai passata in giudicato, dunque non c’è più margine per ricorsi da parte dell’Inps. In Italia c’è un unico precedente simile: una pronuncia della Corte d’Appello di Milano del 2018, che aveva condannato una cassa previdenziale a versare la reversibilità al superstite di un’altra coppia gay sposata all’estero. Decisione poi ripresa dalla sentenza del giudice pugliese, che oggi equipara il diritto alla vita familiare delle coppie unite in matrimonio con quelle legate da unione civile.
La vicenda giudiziaria
Una battaglia combattuta a suon di carte bollate, che si è mostrata ardua fin dalle prime battute, nel 2015. A cominciare dalla compilazione dei moduli Inps per la richiesta di reversibilità, che tuttora presentano soltanto le categorie moglie/marito e non tengono conto dell’esistenza delle coppie omosessuali, liquidando come “dichiarazione falsa” il racconto di tutte le coppie non incasellabili negli schemi sociali tradizionali.
«Non avendo alcun supporto di legge abbiamo in un primo momento richiesto il rinvio alla Corte di giustizia Ue per ottenere l’applicazione diretta della normativa europea, in presenza di una ritardo dell’ordinamento nazionale sul riconoscimento delle coppie gay. Abbiamo dovuto combattere, e servirci di testimonianze, per dimostrare che si trattava di una convivenza more uxorio di lunga data» spiega a Donna Moderna l’avvocato Bruno Colavita, difensore di Lilli insieme al collega Giacomo Celentano. «L’anno dopo è entrata in vigore la legge Cirinnà che riconosce il diritto alla reversibilità della pensione per i superstiti delle unioni civili. Qualche mese prima del dibattimento è intervenuta la Corte di Appello di Milano sullo stesso tema, fondando il diritto sull’art. 2 della Costituzione, un principio che già esisteva nel 2011. Il 14 febbraio scorso, l’Inps ha comunicato la sua disponibilità a versare gli arretrati e le future rate della pensione. Il miglior regalo di san Valentino». La sentenza di Foggia è la prima nei confronti di un ente previdenziale nazionale.
Lilli e Teresa, tutta la vita insieme
Le due donne si erano conosciute nel 1989, ed erano rimaste una a fianco dell’altra per 23 lunghi anni. Maria Teresa Totaro era l’unica a poter contare su una fonte di reddito stabile, prestando servizio in una cooperativa di Manfredonia. Fin quando una risonanza magnetica eseguita con liquido di contrasto ha portato via in un colpo solo la sua vita e qualsiasi speranza di vedere riconosciuto davanti alla legge il suo amore per Lilli Quitadamo.
Ora però la decisione del Tribunale di Foggia incoraggia chi in quegli anni abbia vissuto una situazione analoga. «Chiunque si dovesse trovare nelle medesime condizioni potrà richiedere e far valere il proprio diritto davanti a un giudice. Purché si riesca a provare la convivenza di fatto duratura. Il diritto alla reversibilità è imprescrittibile, quindi non scade» chiarisce l’avvocato.