Esborsi per gite scolastiche, mensa e servizi integrativi, iscrizione alla palestra, affitto di un alloggio lontano da casa, acquisto di strumenti per l’apprendimento e via elencando. Sul 730, come di consueto, sarà possibile scalare dall’Irpef parte delle spese sostenute per far studiare i figli, un salasso.
I casi previsti e e le “istruzioni per l’uso” si possono trovare anche online, nella guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi pubblicata dall’Agenzia delle Entrare (agenziaentrate.gov.it) e sul portale dell’Aduc (aduc.it). Molte “voci” saranno riportare d’ufficio nelle dichiarazioni precompilate, altre potrebbero sfuggire. Il consiglio, in attesa dell’arrivo dei modelli già riempiti e delle prossime scadenze, è quello di riordinare la documentazione, tenendo a portata di mano le “pezze d’appoggio”.
Figli a carico: quanto è possibile detrarre?
La detrazione ordinaria prevista per ogni figlio a carico (naturale, riconosciuto, adottivo o affidato) è di 950 euro. Diventa 1.220 euro per ogni bimbo con meno di tre anni, 1.350 euro per ciascun figlio disabile con più tre anni e 1.620 euro per ciascun figlio disabile con meno di tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre, le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascuno.
Le cifre sono “teoriche”: la somma che spetta in concreto diminuisce all’aumentare del reddito. Se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, le cose cambiano. Per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico.
“Per le famiglie con almeno quattro figli a carico – ricorda Rita Sabelli di Aduc – è prevista una detrazione aggiuntiva rispetto a quelle già previste per i familiari a carico, cumulabile con le stesse La fruizione è possibile solo se i redditi dei figli non superano i 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. La detrazione è di 1.200 euro da ripartirsi al 50 per cento tra i genitori non separati. In caso di separazione o divorzio la detrazione spetta a ciascun genitore in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Se un genitore è a carico dell’altro la detrazione spetta tutta intera a quest’ultimo”.
Nuovo tetto per le spese scolastiche
Per le spese sostenute per mandare i figli a scuola (dall’asilo fino alle superiori) rispetto all’anno scorso l’agevolazione fiscale è più consistente, anche se non di molto: nel 730 di quest’anno è possibile scalare fino a 786 euro lordi per ciascuno studente (destinati a diventare 800 l’anno prossimo), nella misura corrispondente al 19 per cento. La detrazione spetta sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.
Non possono invece essere detratti i pagamenti del 2018 già rimborsati dal datore di lavoro (in sostituzione delle retribuzioni premiali non tassabili). Prima di scegliere questa opzione, avvertono gli esperti, sarebbe meglio fare due conti: la detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche, cioè le donazioni volontarie mirate.
Bonus nidi: occhio al divieto di cumulo
Per le rette dei nidi, pubblici o privati, l’importo decurtabile dalle tasse può arrivare fino a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base della spesa sostenuta da ciascuno ed anche in questo caso è del 19 per cento. “Il che significa – traduce in concreto Sabelli- che la cifra massima scalabile in concreto dall’Irpef è di 120 euro per ciascun bimbo”. Non possono invece essere sottratte le spese del 2018 già rimborsate dal datore di lavoro. La detrazione non è possibile se nel periodo di riferimento si è fruito del bonus nido: le due agevolazioni non sono cumulabili.
Sostegno per gli studenti universitari
Qualcosa è possibile recuperare, sempre con la formula delle detrazioni, anche sul fronte delle spese per i corsi universitari seguiti presso università statali e non statali e per i corsi di perfezionamento e/o di specializzazione tenuti da atenei o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le somme da sottrarre, comprese quelle per le iscrizioni fuori corso, possono riferirsi a più anni. Per le università statali non c’è un tetto massimo.
Per le università non statali italiane e straniere l’ammontare delle detrazioni non può superare le cifre stabilite di volta per volta dal ministero dell’Istruzione per ciascuna facoltà pubblica. Le tabelle di riferimento aggiornate dovrebbero essere messe a punto e rese note nelle prossime settimana Anche per questa voce sul 730 non possono essere indicate le spese del 2018 già rimborsate dal datore di lavoro.
Figli con Dsa e quote scalabili
Quest’anno è possibile sottrarre dall’Irpef anche il 19 per cento di quanto si è speso per figli minorenni e maggiorenni con un disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), i costi per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: programmi di videoscrittura, registratori, sintesi vocale per trasformare un compito di lettura in un compito d’ascolto…).
La detrazione è applicabile per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Il requisito di base? Si deve essere in possesso di un certificazione ad hoc rilasciata dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate,
Fuorisede in affitto: via il 19 per cento dalle tasse
Sono state confermate le detrazioni relative ai canoni d’affitto per studenti universitari fuorisede, accasati in abitazioni private, pensionati o collegi, soli o in coabitazione. L’aliquota è del 19 per centro e si calcola su un importo massimo annuo di 2.633 euro (il risultato è 500 euro da scomputare, cifra fissa per contribuente, indipendentemente dal numero di figli fuorisede).
Le condizioni? Lo studente deve risultare residente ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune in cui si trova l’ateneo, anche se è nella stessa provincia. Il limite scende a 50 chilometri per chi proviene da zone montane o disagiate. Il bonus vale anche se la residenza è in di uno Stato membro dell’Unione europea o in una delle nazioni aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con le quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
Abbonamenti per il trasporto pubblico
A partire da quest’anno fiscale – e sicuramente anche l’anno prossimo – si possono detrarre le spese fatte per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, (il 19 per cento, calcolato su un esborso massimo di 250 euro). L’importante, come per tutte le altre voci, è aver messo da parte le “pezze d’appoggio”.
Sport e palestre con lo sconto
La detrazione del 19 per cento è prevista anche per le spese sostenute per l’iscrizione annuale e per l’abbonamento – per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni – ad associazioni, palestre, piscine ed altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo da considerare non può essere superiore a 210 euro a testa.
Per fruire del benefit fiscale il contribuente deve avere il bollettino bancario o postale, la fattura, la ricevuta o la quietanza di pagamento da cui risultino: la denominazione o la ragione sociale e la sede legale della società di cui ci si è avvalsi oppure, se si tratta di persone, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici del baby atleta e il codice fiscale di chi ha saldato i conti.
Donazioni a scuole e università: i vantaggi
Per le donazioni a favore di scuole di ogni ordine e grado e di università – altra agevolazione fiscale – è possibile fruire di una detrazione pari al 19 dell’importo messo a disposizione di istituti e atenei. Le somme erogate sono vincolate a tre tipi di impiego: l’ innovazione tecnologica; edilizia scolastica e universitaria; ampliamento dell’offerta formativa.
E c’è un’altra condizione: il pagamento deve essere stato fatto con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Questa detrazione per il contribuente non è cumulabile con lo school bonus, né con la scomputo del 19 per cento previsto per le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
School bonus in pensione
Lo school bonus (la possibilità di donare fino a 100.000 euro a scuole pubbliche, private e paritarie, in cambio di un robusto credito d’imposta) è andato in pensione il primo gennaio 2019, rottamato dopo una breve vita attiva e un’adesione ridotta. Ma chi ha fatto donazioni con questa formula nel corso del 2018 (e nel 2016 e 2017) non perderà l’agevolazione. Per il 2018 il credito di imposta riconosciuto è del 50 per cento, per il 2017 e il 2016 del 65 per cento. Il meccanismo prevede la ripartizione del bonus in tre anni, con quote annuali di pari importo.